Cassazione Civile, Ordinanza n. 26322/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
Una società aveva convenuto un'associazione davanti al Giudice di Pace chiedendo la condanna al pagamento di un corrispettivo di euro 770 previsto da un contratto avente a oggetto la concessione della disponibilità di un immobile. La convenuta aveva eccepito, in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Il giudice aveva assegnato il termine per attivarla, ma alla successiva udienza era stata eccepita l'improcedibilità della domanda per il mancato rispetto del termine di 15 giorni per l'avvio della mediazione. La domanda era stata dichiarata improcedibile. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando la decisione e sostenendo, in sostanza, che il termine di 15 giorni per l'attivazione della mediazione non dovesse considerarsi perentorio e che la decisione fosse impugnabile con ricorso per cassazione. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse una sentenza di primo grado del Giudice di Pace pronunciata secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c., e che il mezzo di impugnazione corretto fosse l'appello, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., anche per i vizi di violazione di norme del procedimento. Ha escluso che fosse esperibile il ricorso per cassazione, compreso quello ex art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che l'ipotesi dell'art. 111, comma 7, Cost. riguarda solo i provvedimenti non altrimenti impugnabili, non le sentenze del Giudice di Pace comunque appellabili, sia pure con motivi limitati. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.c.
La sentenza del Giudice di Pace era stata pronunciata secondo equità.
art. 339, comma 3, c.p.c.
L'appello è il mezzo di impugnazione esclusivo contro la sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo equità, anche per vizi deducibili con motivi limitati.
art. 111, comma 7, Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione non è esperibile quando esista un mezzo di impugnazione, sia pure a motivi limitati.
art. 360 c.p.c.
Non è configurabile il ricorso per cassazione ex n. 5 contro una sentenza del Giudice di Pace equitativa appellabile.
d.lgs. n. 28/2010
Richiamato in relazione al termine per l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.
art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro richiamato per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo equità resta soggetta ad appello, nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c.; non è invece direttamente ricorribile per cassazione.
- Il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. è esperibile solo contro provvedimenti non altrimenti impugnabili; non opera quando l'ordinamento preveda un mezzo di impugnazione, anche se circoscritto nei motivi.
- Le nullità o violazioni del procedimento deducibili contro una sentenza equitativa del Giudice di Pace devono essere fatte valere con l'appello, non con il ricorso per cassazione.
- L'erronea scelta del mezzo di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e la condanna alle spese, oltre agli effetti sul contributo unificato.
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