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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9766/2020 del 26/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Stato)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di Firenze, con ricorso depositato l’11 maggio 2015, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di 1.500 euro per l’irragionevole durata di un precedente procedimento Pinto svoltosi davanti alla Corte d’appello di Perugia, in Cassazione e nella successiva fase esecutiva davanti al Tribunale di Roma, protrattosi per oltre quattro anni. Il consigliere delegato aveva riconosciuto una durata ragionevole di due anni e sei mesi, individuato un ritardo di un anno e liquidato 500 euro. In seguito all’opposizione del Ministero, la Corte d’appello di Firenze, con decreto dell’11 febbraio 2016, aveva respinto integralmente la domanda, considerando non computabile, ai fini della durata del processo, il periodo tra la definitività della cognizione e l’avvio dell’esecuzione; aveva inoltre ritenuto che la durata complessiva delle fasi di cognizione ed esecuzione non superasse la soglia indennizzabile. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della legge Pinto, sostenendo che dovesse computarsi anche il tempo trascorso prima dell’inizio dell’esecuzione e invocando l’unitarietà delle fasi, nonché il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione; con il secondo ha censurato la mancata compensazione delle spese, deducendo il mutamento giurisprudenziale, e la liquidazione delle spese sulla base di uno scaglione riferito alla somma domandata anziché a quella riconosciuta nel decreto opposto. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando la tempestività della domanda Pinto e la competenza territoriale, in ragione dell’esecuzione iniziata a Roma.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi del ricorso principale. Ha affermato, in linea con le Sezioni Unite n. 19833/2019, che quando il debitore è lo Stato le fasi di cognizione ed esecuzione si considerano unitariamente ai fini della durata del processo Pinto, ma non si computa come tempo processuale l’intervallo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione: l’eventuale ritardo nell’adempimento statale in tale intervallo costituisce un pregiudizio autonomo, non indennizzabile mediante il rimedio interno della legge Pinto. Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione non incide sul calcolo della durata ragionevole del processo; l’inizio dell’esecuzione si identifica nella notificazione del pignoramento. La Corte ha ritenuto conforme a tali principi il calcolo della Corte d’appello e ha confermato che non risultava superata la soglia rilevante per l’indennizzo. Ha inoltre respinto la censura sulle spese: la compensazione è facoltà discrezionale del giudice di merito e, in caso di rigetto della domanda, il valore della controversia ai fini della liquidazione si commisura alla somma domandata, qui 1.500 euro. Il ricorso incidentale condizionato del Ministero, relativo a decadenza e competenza, è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate per la novità della questione; la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89

    nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2, non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, quest’ultimo invece potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

    Ai fini dell’indennizzo previsto dalla legge Pinto, cognizione ed esecuzione possono essere valutate unitariamente, ma non si include nel tempo del processo l’intervallo tra la definitività della cognizione e l’avvio dell’esecuzione. Il ritardo nell’adempimento in tale intervallo è un pregiudizio autonomo, distinto dalla durata del processo.

  • art. 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89

    escludendo che la durata del processo ulteriore a quella indicata come ragionevole (in anni due mesi sei e giorni cinque) superasse la soglia minima prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis che legittima la richiesta indennitaria.

    Il diritto all’indennizzo richiede che la durata eccedente quella ragionevole superi la soglia minima stabilita dalla disposizione; nel caso deciso, tale soglia non risultava superata.

  • art. 4, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Il concetto di “decisione definitiva” al quale si aggancia il termine di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, deve essere riferito alla definitività della decisione che conclude la fase di esecuzione eventualmente azionata dal creditore, senza che l’inerzia eventualmente protrattasi fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio di quella esecutiva possa ridondare in pregiudizio del creditore, impedendogli di ottenere l’indennizzo integrale per l’irragionevole durata anche del processo di merito a suo tempo definito.

    Quando il debitore è lo Stato e sia stata avviata una fase esecutiva, il termine di decadenza va riferito alla definitività della decisione che conclude tale fase; l’intervallo di inerzia precedente non pregiudica la possibilità di chiedere l’indennizzo per la durata della cognizione.

  • art. 491 c.p.c.

    Infine, quanto alla questione dell’inizio del procedimento esecutivo, le Sezioni Unite hanno ribadito che non può che rilevare la data della notifica del pignoramento ai sensi dell’art. 491 c.p.c., come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte – Cass. n. 12690/2017 – non potendo certo riconoscersi alcun valore alla data di notifica del titolo esecutivo e/o del precetto, proprio in relazione alla natura neutra di tali atti rispetto all’inizio della fase esecutiva che va invece collegata alla disposizione processuale presente nel codice di procedura civile appena richiamata.

    Ai fini dell’individuazione dell’inizio della fase esecutiva, rileva la notificazione del pignoramento; la notificazione del titolo esecutivo o del precetto non segna l’avvio dell’esecuzione.

  • art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669

    Le Sezioni Unite hanno poi avuto modo di affrontare la questione attinente alla rilevanza del termine di 120 giorni di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, conv. dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini della durata ragionevole del processo, osservando che detto termine, pur ponendosi in una prospettiva diversa rispetto alla specificità della procedura liquidatoria degli indennizzi per equa riparazione della non ragionevole durata del processo rispetto alle procedure di pagamento degli altri debiti della p.a. (Corte Cost. n. 135/2018) laddove impedisce prima del suo decorso l’azione esecutiva, potrà eventualmente rilevare come ritardo nell’esecuzione, dando luogo all’indennizzo autonomamente richiedibile innanzi alla Corte Edu, non potendo in alcun modo produrre un effetto incidente sul tema della ragionevole durata del processo successivamente promosso nè sullo spatium adimplendi che la giurisprudenza nazionale, in modo coerente con quella della Corte Edu, ha riconosciuto allo Stato per l’esecuzione del pagamento dell’indennizzo.

    Il termine dilatorio di 120 giorni che preclude l’azione esecutiva contro la pubblica amministrazione non incide sul calcolo della durata ragionevole del processo Pinto né sul termine concesso allo Stato per adempiere; l’eventuale ritardo può rilevare autonomamente sul piano convenzionale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione-cfr., da ultimo, Cass. n. 11329/2019.

    La compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito; il mancato esercizio di tale facoltà non richiede una motivazione espressa e, di per sé, non rende censurabile in Cassazione la condanna alle spese.

  • art. 6, comma 1, quarto periodo, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    l’art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con D.M. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all’accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell’ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore.

    Nei giudizi di pagamento, il valore rilevante per la liquidazione degli onorari è la somma attribuita in caso di accoglimento, anche parziale; in caso di rigetto, si considera invece la somma domandata.

Massime di principio

  • Quando il debitore della prestazione riconosciuta giudizialmente è lo Stato, le fasi di cognizione e di esecuzione possono essere considerate unitariamente ai fini della durata del processo rilevante per l’indennizzo Pinto; non costituisce tuttavia tempo del processo l’intervallo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione.
  • Il ritardo nell’adempimento statale maturato tra la definitività della decisione di cognizione e l’avvio dell’esecuzione integra un pregiudizio autonomo rispetto alla durata del processo e non è indennizzabile attraverso il rimedio interno previsto dalla legge Pinto.
  • L’inizio della fase esecutiva, ai fini del computo della durata del processo, coincide con la notificazione del pignoramento, non con la notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
  • Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione non incide sul computo della durata ragionevole del processo Pinto né sullo spatium adimplendi riconosciuto allo Stato.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non richiede una motivazione espressa.
  • Nel giudizio di pagamento, se la domanda è rigettata, il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese si determina in base alla somma domandata; se la domanda è accolta, anche parzialmente, si ha riguardo alla somma attribuita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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