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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-573/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2019. — Procedimento penale a carico di Daniel Adam Popławski. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisioni quadro – Assenza di effetto diretto – Primato del diritto dell’Unione – Conseguenze – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 4, punto 6 – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 28, paragrafo 2 – Dichiarazione di uno Stato membro che gli consente di continuare ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011 – Dichiarazione tardiva – Conseguenze. — Causa C-573/17

Giurisprudenza europea62017CJ0573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che una dichiarazione ex articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 deve essere resa al momento dell’adozione della decisione quadro, altrimenti è inefficace. Ribadisce inoltre che le decisioni quadro 2002/584 e 2008/909 non hanno effetto diretto, sicché il primato non impone la disapplicazione della normativa interna incompatibile, ma solo un dovere di interpretazione conforme. Nel caso concreto, il giudice nazionale deve verificare se il diritto olandese possa essere interpretato in modo da consentire l’effettiva esecuzione della pena ed evitare l’impunità.

Mandato d’arresto europeo e trasferimento delle pene: effetti di una dichiarazione tardiva ex articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI e limiti del primato rispetto a decisioni quadro prive di effetto diretto

La questione giuridica

1) Se l’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI consenta che produca effetti una dichiarazione resa da uno Stato membro dopo la data di adozione della decisione quadro. 2) Se il principio del primato del diritto dell’Unione imponga al giudice nazionale di disapplicare la normativa interna incompatibile con una decisione quadro, anche quando la decisione quadro non ha effetto diretto.

Principio di diritto

Una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI è valida solo se effettuata al momento dell’adozione della decisione quadro: se è tardiva non produce effetti giuridici. Inoltre, il primato del diritto dell’Unione non obbliga il giudice nazionale a disapplicare una norma interna incompatibile con una decisione quadro priva di effetto diretto; resta però fermo l’obbligo di interpretazione conforme del diritto interno, nei limiti del possibile e senza interpretazione contra legem, per conseguire il risultato perseguito dalla decisione quadro.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 4, punto 6, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2008/909/GAI
  • Articolo 25 decisione quadro 2008/909/GAI
  • Articolo 26 decisione quadro 2008/909/GAI
  • Articolo 28 decisione quadro 2008/909/GAI
  • Articolo 288 TFUE
  • Articolo 3, paragrafo 2, TUE
  • Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, articolo 9
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 27

Mandato d’arresto europeo e dichiarazione tardiva ex decisione quadro 2008/909/GAI

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Amsterdam nell’ambito dell’esecuzione nei Paesi Bassi di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Polonia nei confronti di Daniel Adam Popławski per l’esecuzione di una pena detentiva. La Corte è chiamata a chiarire, da un lato, la validità di una dichiarazione resa da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI e, dall’altro, la portata del primato del diritto dell’Unione rispetto a decisioni quadro prive di effetto diretto.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Popławski, cittadino polacco, era stato condannato in Polonia a una pena detentiva di un anno con sospensione condizionale; successivamente, la pena era stata resa esecutiva. Nel 2013 le autorità polacche emisero un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione della pena. Il giudice olandese dubitava della compatibilità della normativa nazionale di attuazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, che prevede un motivo facoltativo di non esecuzione del MAE quando lo Stato membro di esecuzione si impegni a eseguire esso stesso la pena.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama innanzitutto la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo, in particolare:

  • i considerando 5, 7 e 11, che evidenziano la sostituzione del sistema tradizionale di estradizione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie;
  • l’articolo 1, che definisce il MAE e fonda l’esecuzione sul principio del riconoscimento reciproco;
  • l’articolo 4, punto 6, che consente il rifiuto facoltativo della consegna se lo Stato di esecuzione si impegna a eseguire la pena.

Richiama inoltre la decisione quadro 2008/909/GAI, relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive, e in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, sul reinserimento sociale della persona condannata;
  • l’articolo 25, che ne estende l’applicazione mutatis mutandis ai casi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584;
  • l’articolo 26, che sostituisce, dal 5 dicembre 2011, le convenzioni precedenti tra Stati membri;
  • l’articolo 28, che disciplina il regime transitorio e, al paragrafo 2, consente una dichiarazione per continuare ad applicare gli strumenti convenzionali precedenti per sentenze definitive pronunciate prima di una certa data, non oltre il 5 dicembre 2011.

La Corte richiama anche l’articolo 267 TFUE per la competenza pregiudiziale e l’articolo 288 TFUE per il carattere vincolante ma non direttamente efficace delle decisioni quadro adottate sotto il previgente articolo 34, paragrafo 2, lettera b), UE.

Le questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede:

  • se, in mancanza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale, il primato imponga di disapplicare la norma interna incompatibile con la decisione quadro;
  • se sia valida una dichiarazione resa da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI, ma effettuata dopo l’adozione della decisione quadro.

Risposta sulla dichiarazione ex articolo 28, paragrafo 2

La Corte interpreta restrittivamente la deroga prevista dall’articolo 28, paragrafo 2, perché si discosta dal regime generale del paragrafo 1 e perché l’attuazione della deroga è rimessa unilateralmente agli Stati membri. Dalla formulazione della disposizione emerge che la dichiarazione deve essere resa “al momento dell’adozione” della decisione quadro.

Ne consegue che una dichiarazione successiva non soddisfa le condizioni espressamente previste dal legislatore dell’Unione e non può produrre effetti giuridici. La Corte osserva inoltre che, quando il legislatore ha voluto consentire dichiarazioni successive, lo ha detto espressamente in altre disposizioni della stessa decisione quadro, come gli articoli 4, paragrafo 7, e 7, paragrafo 4.

Risposta sul primato e sulle decisioni quadro prive di effetto diretto

La Corte ribadisce il contenuto del principio di primato: il diritto dell’Unione prevale sul diritto nazionale e il giudice nazionale deve garantire la piena efficacia delle norme dell’Unione, disapplicando, se necessario, la norma interna contrastante. Tuttavia, tale obbligo opera rispetto alle disposizioni del diritto dell’Unione che abbiano effetto diretto.

Poiché le decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, adottate nel quadro del vecchio terzo pilastro, non hanno effetto diretto, il primato non impone la disapplicazione automatica della norma nazionale incompatibile. Resta però fermo l’obbligo di interpretazione conforme: il giudice e le altre autorità nazionali devono interpretare il diritto interno, quanto più possibile, alla luce del testo e della finalità della decisione quadro, senza giungere a un’interpretazione contra legem.

La Corte sottolinea che tale interpretazione conforme deve evitare l’impunità della persona ricercata, obiettivo incompatibile con la decisione quadro sul MAE. Nel caso concreto, se il diritto olandese può essere letto in modo da subordinare il rifiuto della consegna alla garanzia dell’effettiva esecuzione della pena nei Paesi Bassi, il giudice nazionale deve preferire tale lettura. Il fatto che il Ministro nazionale abbia espresso un diverso parere non vincola il giudice, che resta tenuto ad applicare autonomamente il diritto dell’Unione secondo i metodi interpretativi nazionali.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che:

  • una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI successivamente alla data di adozione della decisione quadro non produce effetti giuridici;
  • il principio del primato non obbliga il giudice nazionale a disapplicare una disposizione interna incompatibile con decisioni quadro prive di effetto diretto, ma impone un’interpretazione conforme del diritto nazionale, nei limiti del possibile, per conseguire il risultato voluto dal legislatore dell’Unione.

Principi pratici per gli operatori

Per gli avvocati e i commercialisti che assistono in materia di cooperazione penale europea, la sentenza conferma che:

  • le dichiarazioni transitorie previste dal diritto UE vanno rese nei tempi e modi tassativamente indicati;
  • le decisioni quadro non possono essere invocate per imporre direttamente la disapplicazione della norma interna, ma orientano fortemente l’interpretazione del diritto nazionale;
  • nelle procedure MAE, il rifiuto della consegna per esecuzione della pena nello Stato di esecuzione richiede una reale garanzia di presa in carico, non una mera disponibilità formale.

Come è indicizzato

Materiemandato d’arresto europeocooperazione giudiziaria penalericonoscimento reciproco delle sentenze penaliesecuzione delle pene detentiveprimato e interpretazione conforme

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