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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-619/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2019. — Commissione europea contro Repubblica di Polonia. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici – Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema – Applicazione ai giudici in carica – Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là di tale età subordinata al conseguimento di un’autorizzazione che dipende da una decisione discrezionale del presidente della Repubblica. — Causa C-619/18

Giurisprudenza europea62018CJ0619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso per inadempimento della Commissione contro la Polonia relativo alla riforma della Corte suprema. Ha ritenuto che l’abbassamento dell’età di pensionamento applicato ai giudici già in carica e il potere discrezionale di proroga attribuito al Presidente della Repubblica ledessero l’indipendenza dei giudici e il principio di inamovibilità. La Corte ha quindi dichiarato che la Polonia è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Inadempimento della Polonia per riforma della Corte suprema: abbassamento dell’età pensionabile dei giudici in carica e potere discrezionale del Presidente della Repubblica di prorogarne il servizio

La questione giuridica

Se la Polonia abbia violato l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, abbassando l’età di pensionamento dei giudici della Corte suprema con applicazione ai giudici in carica e attribuendo al Presidente della Repubblica un potere discrezionale di proroga del servizio oltre tale età, in assenza di criteri oggettivi, motivazione e controllo giurisdizionale.

Principio di diritto

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri di garantire che gli organi giurisdizionali chiamati a interpretare e applicare il diritto dell’Unione offrano tutela giurisdizionale effettiva, il che richiede la loro indipendenza e, in particolare, il rispetto dell’inamovibilità dei giudici. È quindi incompatibile con tale disposizione una riforma che, applicando retroattivamente l’abbassamento dell’età di pensionamento ai giudici in carica di una Corte suprema, ne determini la cessazione anticipata delle funzioni senza una giustificazione legittima e proporzionata, nonché un meccanismo che rimetta al potere discrezionale del Presidente della Repubblica, senza criteri oggettivi, motivazione o controllo giurisdizionale, la proroga del servizio dei giudici oltre l’età pensionabile.

Norme richiamate

  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 160 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 161 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 133 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 253 TFUE
  • Articolo 255 TFUE

Inadempimento della Polonia in materia di indipendenza dei giudici della Corte suprema

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione contro la Repubblica di Polonia. La controversia concerne una riforma della Corte suprema polacca che ha abbassato l’età di pensionamento dei giudici e ha attribuito al Presidente della Repubblica un potere discrezionale di proroga del servizio.

Fatti e procedimento

La nuova legge sulla Corte suprema, entrata in vigore il 3 aprile 2018, ha ridotto l’età di pensionamento dei giudici della Corte suprema da 70 a 65 anni e ha previsto un meccanismo di proroga subordinato all’autorizzazione del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio nazionale della magistratura. La Commissione ha ritenuto che tali misure violassero il combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta.

Nel procedimento precontenzioso, la Commissione ha inviato lettera di diffida e parere motivato; la Polonia ha contestato l’infrazione. Nel corso del giudizio, la Polonia ha sostenuto che le disposizioni contestate erano state successivamente abrogate, ma la Corte ha ribadito che l’inadempimento va valutato alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2 TUE, che consacra i valori dell’Unione, tra cui lo Stato di diritto;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che impone agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione;
  • l’articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice indipendente e imparziale;
  • l’articolo 51 della Carta, per delimitare l’ambito di applicazione della stessa;
  • gli articoli 258, 279, 253 e 255 TFUE, oltre alle disposizioni processuali sul procedimento sommario e accelerato.

Ammissibilità e portata del ricorso

La Corte respinge l’eccezione implicita della Polonia relativa alla sopravvenuta cessazione dell’oggetto della controversia: gli effetti delle norme nazionali devono essere valutati alla data di scadenza del termine del parere motivato, e gli abrogativi successivi non eliminano l’inadempimento già consumato. Inoltre, la Corte chiarisce che l’articolo 19 TUE ha una portata autonoma rispetto all’articolo 51 della Carta: esso si applica ai "settori disciplinati dal diritto dell’Unione" anche quando lo Stato membro non stia attuando una specifica norma UE.

Ragionamento della Corte sull’articolo 19 TUE

La Corte ribadisce che il sistema dell’Unione si fonda sulla fiducia reciproca tra Stati membri e sulla garanzia di un controllo giurisdizionale effettivo, affidato anche ai giudici nazionali. Gli organi giurisdizionali nazionali che possono pronunciarsi su questioni di diritto dell’Unione devono quindi soddisfare il requisito di indipendenza, che comprende:

  • un aspetto esterno, ossia protezione da interferenze e pressioni esterne;
  • un aspetto interno, ossia imparzialità e assenza di interessi nel decidere la controversia.

La Corte sottolinea che l’indipendenza è strettamente connessa all’inamovibilità dei giudici, principio che consente loro di esercitare le funzioni fino alla scadenza del mandato o al raggiungimento dell’età legale di pensionamento, salvo eccezioni giustificate da motivi legittimi e proporzionati.

Prima censura: abbassamento dell’età di pensionamento applicato ai giudici in carica

La Corte ritiene che la riforma, nella parte in cui abbassa l’età di pensionamento dei giudici della Corte suprema già in carica, comporti la cessazione anticipata delle loro funzioni e possa suscitare dubbi legittimi sulla loro inamovibilità. Pur ammettendo che gli Stati membri possono, in astratto, adeguare l’età pensionabile per obiettivi legittimi di politica del personale o di uniformazione, la Corte constata che in questo caso:

  • la riforma ha inciso immediatamente su quasi un terzo dei giudici in carica, compresa la Prima presidente, il cui mandato costituzionale di sei anni è stato abbreviato;
  • la combinazione tra abbassamento dell’età e potere discrezionale di proroga del Presidente della Repubblica è idonea a far pensare a una rimozione di una parte predeterminata dei giudici;
  • la Polonia non ha dimostrato che la misura fosse necessaria e proporzionata rispetto agli obiettivi dichiarati.

La Corte esclude che basti il fatto che alcuni giudici fossero stati nominati quando l’età pensionabile era già di 65 anni o che, una volta collocati a riposo, conservino il titolo e talune prerogative. Tali circostanze non eliminano infatti l’effetto decisivo della cessazione anticipata delle funzioni giurisdizionali.

Seconda censura: potere discrezionale di proroga del servizio

La Corte considera poi il meccanismo di proroga della funzione giudiziaria attiva oltre l’età di 65 anni. In sé, l’esistenza di una decisione dell’esecutivo o del capo dello Stato non è automaticamente incompatibile con il diritto dell’Unione. Tuttavia, quando il legislatore nazionale introduce un simile sistema, deve assicurare che le sue condizioni non compromettano l’indipendenza dei giudici.

Nel caso di specie, il sistema polacco è stato giudicato incompatibile con l’articolo 19 TUE perché:

  • la decisione del Presidente della Repubblica è discrezionale;
  • non è delimitata da criteri oggettivi e verificabili;
  • non deve essere motivata;
  • non è soggetta a controllo giurisdizionale;
  • il parere del Consiglio nazionale della magistratura non è sufficiente a compensare tali carenze, anche perché non risulta adeguatamente motivato e non è idoneo a guidare in modo obiettivo la decisione presidenziale.

La Corte osserva che tutto ciò può indurre nei giudici interessati il timore di dover orientare il proprio comportamento per ottenere la proroga, con evidente pregiudizio dell’indipendenza.

Dispositivo

La Corte dichiara che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE:

  • prevedendo l’applicazione dell’abbassamento dell’età di pensionamento ai giudici in carica della Corte suprema nominati prima del 3 aprile 2018;
  • attribuendo al Presidente della Repubblica il potere discrezionale di prorogare il servizio dei giudici oltre la nuova età di pensionamento.

La Polonia è inoltre condannata alle spese; l’Ungheria sopporta le proprie spese.

Principio affermato

La tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione richiede che gli organi giurisdizionali nazionali chiamati ad applicare o interpretare il diritto UE siano indipendenti. È incompatibile con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE una disciplina che, da un lato, riduca retroattivamente l’età di pensionamento dei giudici in carica di una corte suprema e, dall’altro, subordini la permanenza in servizio a una proroga discrezionale del capo dello Stato, senza criteri oggettivi, motivazione e controllo giurisdizionale.

Come è indicizzato

Materieindipendenza della magistraturastato di dirittotutela giurisdizionale effettivaorganizzazione della giustizia nazionaleprocedimento per inadempimento

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