Cassazione Penale, Ordinanza n. 00702/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un furto aggravato commesso in Impruneta il 15 giugno 2017: il giudice di primo grado aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di furto ex artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 c.p., condannandolo alla pena di giustizia; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'imputato ha proposto quattro motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p., con dedotto travisamento della prova e carenza motivazionale sull'identificazione dell'autore del fatto; 2) insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla responsabilità e omessa valutazione delle prove favorevoli alla difesa; 3) violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p. e travisamento della prova; 4) omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. e mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che, sotto l'apparente veste della violazione dell'art. 192 c.p.p. o dell'art. 606 c.p.p., miravano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e della motivazione, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la sentenza di merito era motivata in modo logico sulla responsabilità, fondandosi sulla sequenza delle immagini delle telecamere del parcheggio e sulla testimonianza di un agente, che il terzo motivo era generico perché non indicava il concreto dato probatorio asseritamente travisato, e che il quarto motivo era infondato poiché i giudici di merito avevano escluso sia la particolare tenuità del fatto per la gravità della condotta e la non abitualità del comportamento, sia la sospensione condizionale per i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto, reato base oggetto della condanna confermata
art. 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 c.p.
norma sulle aggravanti del furto contestate e ritenute sussistenti
art. 192 c.p.p.
le censure sul suo cattivo governo non sono deducibili in cassazione quando mirano solo a contestare la valutazione del materiale probatorio
art. 125 c.p.p.
richiamato dal ricorrente in connessione con il vizio di motivazione, ma non utilizzabile per aggirare i limiti del sindacato di legittimità
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato dal ricorrente, ma la sua violazione non può essere prospettata come mera critica alla valutazione della prova
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
delimita i motivi di ricorso; la Corte ribadisce che la lettera b) riguarda la legge sostanziale, mentre le violazioni processuali sono deducibili solo se previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, e che il vizio di motivazione non può essere trasformato in violazione di legge
art. 533 c.p.p.
richiamato in tema di regola di giudizio, ma la sua asserita violazione non è deducibile come violazione di legge processuale
art. 131-bis c.p.
esclusa la particolare tenuità del fatto per la gravità della condotta e la non abitualità del comportamento
art. 62-bis c.p.
non citato espressamente
art. 163 c.p.
la sospensione condizionale è stata negata per l'assenza di un giudizio prognostico favorevole in ragione dei precedenti penali dell'imputato
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di merito sulla valutazione delle prove in una dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p. o dell'art. 533 c.p.p., quando la doglianza mira in realtà a una nuova lettura del materiale probatorio.
- La violazione di norme processuali è deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. solo se la norma violata è espressamente assistita da una sanzione di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; altrimenti la censura è inammissibile.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione come insufficienza in sé, ma solo nei limiti del controllo di legittimità sulla tenuta logica e completezza del ragionamento decisorio.
- La censura di travisamento della prova deve indicare specificamente il dato probatorio asseritamente travisato e il suo decisivo contenuto, non essendo sufficiente un'affermazione generica.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti una gravità apprezzabile e il comportamento non sia occasionale; la sospensione condizionale della pena richiede invece un giudizio prognostico positivo che può essere negato valorizzando i precedenti penali dell'imputato.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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