Cassazione Penale, Sentenza n. 35463/2024 del 20/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Novara che aveva dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo relativo al diniego della Direzione della Casa circondariale di Novara di inoltrare una sua istanza al Ministro della Giustizia. Il Magistrato aveva motivato la decisione con il trasferimento del detenuto in altro istituto (Milano Opera), ritenendo sopravvenuta carenza d'interesse. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 35-bis Ord. pen. e richiamava il principio della perpetuatio iurisdictionis/persistenza dell'interesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Magistrato di sorveglianza di Novara. I giudici hanno precisato che il decreto di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. può essere emesso de plano solo quando la richiesta è identica a una già rigettata o manifeste priva dei requisiti di legge, senza necessità di accertamenti; nel caso concreto il trasferimento del detenuto non comporta automaticamente mancato interesse all'impugnazione, soprattutto quando l'oggetto della richiesta (inoltro di istanza al Ministro) non è legato esclusivamente alla sede detentiva. Pertanto doveva essere valutata la persistenza dell'interesse al momento della decisione e non poteva essere dichiarata inammissibilità de plano.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, codice di procedura penale
Consente il decreto di inammissibilità de plano solo per richieste identiche già rigettate o manifestamente prive dei requisiti di legge; non si applica quando è necessario un accertamento sulla persistenza dell'interesse.
art. 35-bis, comma 5, legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.)
Richiamato come norma di riferimento per la materia detentiva; non giustifica da sola la dichiarazione di carenza d'interesse per il trasferimento del detenuto.
art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Norma invocata quale criterio di impugnazione in Cassazione (motivo per violazione di legge) e valutata dalla Corte nel quadro della questione di diritto sottoposta.
principio della perpetuatio iurisdictionis / persistenza dell'interesse
Il trasferimento del detenuto non estingue automaticamente l'interesse all'impugnazione; va valutata la sussistenza di un interesse immediato, concreto e attuale al momento della decisione, specie quando l'istanza ha efficacia o rilievo al di fuori del singolo istituto penitenziario.
Massime di principio
- Il trasferimento del detenuto in altro istituto non determina automaticamente la carenza d'interesse all'impugnazione; occorre valutare la persistenza dell'interesse al momento della decisione.
- Il decreto di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è ammesso solo per richieste identiche già decise o palesemente prive dei requisiti di legge, senza necessità di accertamenti.
- Se per accertare l'inammissibilità è necessario svolgere valutazioni o accertamenti, va garantito il contraddittorio camerale previsto dai commi successivi dell'art. 666.
- L'interesse ad impugnare è valutato in termini utilitaristici: deve essere immediato, concreto e attuale e offrire una reale possibilità di ottenere un vantaggio processuale o la rimozione di uno svantaggio.
- Quando l'oggetto della richiesta riguarda atti o conseguenze non limitati al singolo istituto (es. inoltro di istanze al Ministro), il principio della persistenza dell'interesse rafforza la tutela del diritto di impugnare.
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