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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16640/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva recepito l'accordo ex art. 599-bis c.p.p. sulla pena. Deduceva: l'omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; la conseguente eccessività della pena determinata in sede di concordato. La censura, in sostanza, mirava a rimettere in discussione profili che non erano stati oggetto di motivi ammissibili di ricorso contro una sentenza emessa a seguito di rinuncia ai motivi di gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; restano invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegalmente determinata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; contro la sentenza emessa ai sensi di tale norma il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure attinenti alla validità dell'accordo, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con ricorso per cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello, salvo i casi consentiti dal sistema.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è limitato a vizi che attengono alla genesi e alla regolarità dell'accordo processuale, non potendo trasformarsi in una revisione dei motivi di merito rinunciati.
  • Sono inammissibili le doglianze con cui si contesti la mancata applicazione di attenuanti, la quantificazione della pena o l'omesso esame delle cause di proscioglimento, salvo che la pena sia illegale perché fuori dai limiti edittali o comunque non prevista dalla legge.
  • La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile solo se la decisione del giudice si discosta dal contenuto dell'accordo o se si deducono invalidità della volontà prestata o del consenso del pubblico ministero.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e può giustificare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende quando l'iniziativa impugnatoria risulti colpevolmente infondata.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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