Corte di giustizia, Sentenza C-147/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 novembre 2018. — Sindicatul Familia Constanţa e a. contro Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Constanţa. — Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 31 – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Deroga – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2, paragrafo 2 – Attività di assistente genitoriale. — Causa C-147/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha ritenuto che l’attività degli assistenti genitoriali rumeni, per la sua struttura e per l’esigenza di continuità nell’integrazione del minore nella famiglia affidataria, rientri nelle attività specifiche del pubblico impiego escluse dall’ambito della direttiva 2003/88. Di conseguenza, non si applicano le norme dell’Unione su riposo settimanale, orario di lavoro e ferie annuali retribuite invocate dai ricorrenti. La Corte ha quindi risposto solo alla prima questione e ha dichiarato assorbite le restanti.
Ambito di applicazione della direttiva 2003/88: gli assistenti genitoriali impiegati da un’autorità pubblica sono esclusi dalle norme sull’orario di lavoro perché la loro attività, per sua natura, richiede l’integrazione continuativa del minore nel nucleo familiare.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire, in primo luogo, se l’attività di assistente genitoriale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88/CE oppure sia esclusa per effetto del rinvio all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE. In subordine, il giudice nazionale chiede se e come possano operare eventuali deroghe all’articolo 5 della direttiva 2003/88, se la nozione di orario di lavoro copra il periodo trascorso con il minore, e quali conseguenze risarcitorie derivino dall’eventuale mancata fruizione delle ferie annuali.
Principio di diritto
L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE, va interpretato nel senso che l’attività di assistente genitoriale svolta alle dipendenze di un’autorità pubblica, consistente nell’accogliere e integrare continuativamente un minore nel proprio nucleo familiare e nel provvedere al suo sviluppo armonioso e alla sua educazione, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88. Poiché tale attività è esclusa dall’ambito della direttiva, non occorre esaminare le ulteriori questioni su deroghe, nozione di orario di lavoro, ferie e risarcimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 89/391/CEE
- Articolo 2 della direttiva 89/391/CEE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 5 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 17 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Ambito di applicazione della direttiva 2003/88 e attività di assistente genitoriale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Constanța in una controversia tra un sindacato e alcuni assistenti genitoriali, da un lato, e l’ente pubblico loro datore di lavoro, dall’altro. La questione centrale è se l’attività di assistente genitoriale, svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro con un’autorità pubblica, rientri nella disciplina dell’orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE.
Fatti e procedimento principale
Gli assistenti genitoriali ricorrenti sono dipendenti della direzione generale per l’assistenza sociale e la tutela dell’infanzia di Costanza. Essi accolgono nel proprio domicilio minori separati dai genitori e si occupano in modo continuativo della loro crescita, cura ed educazione. Nel procedimento principale chiedono il pagamento di maggiorazioni retributive per l’attività svolta nei giorni di riposo settimanale, nei giorni festivi e negli altri giorni non lavorativi, nonché una compensazione relativa alle ferie annuali retribuite per gli anni 2012-2015.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte richiama:
- l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE, che estende l’ambito della direttiva ai settori di attività privati e pubblici ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE;
- l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE, che esclude l’applicazione della direttiva quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego vi si oppongano in modo imperativo;
- l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, sulla nozione di orario di lavoro;
- gli articoli 5, 7 e 17 della direttiva 2003/88/CE, relativi rispettivamente al riposo settimanale, alle ferie annuali retribuite e alle deroghe;
- gli articoli 31 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 24 della Carta, richiamato in relazione all’interesse superiore del minore.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio domanda, in sostanza:
- se l’attività degli assistenti genitoriali sia esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/88;
- in caso contrario, se sia possibile una deroga all’articolo 5 della direttiva ai sensi dell’articolo 17;
- se una deroga possa essere anche implicita nella normativa nazionale;
- se il tempo trascorso con il minore integri orario di lavoro;
- se l’articolo 7 consenta un risarcimento quando le ferie annuali non siano effettivamente fruibili;
- e, in caso di violazione, chi debba risponderne a fini risarcitori.
Ragionamento della Corte: qualifica di lavoratore
In via preliminare, la Corte precisa che la direttiva 2003/88 si applica ai “lavoratori” in senso autonomo del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, gli assistenti genitoriali percepiscono una retribuzione, sono legati da un contratto di lavoro speciale con un ente pubblico e operano sotto controllo e sorveglianza permanente del servizio pubblico competente. Per tali ragioni, la Corte li qualifica come lavoratori ai sensi della direttiva.
Ragionamento della Corte: esclusione dall’ambito della direttiva 2003/88
La Corte osserva tuttavia che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88 rinvia all’articolo 2 della direttiva 89/391, il cui paragrafo 2 consente di escludere talune attività specifiche del pubblico impiego quando particolarità inerenti a tali attività si oppongano in modo imperativo all’applicazione delle regole europee su sicurezza e salute.
La nozione di “pubblico impiego” è interpretata in senso funzionale e non formale: ciò che rileva è la natura specifica dei compiti e non soltanto l’appartenenza organica a un’amministrazione. L’attività di assistente genitoriale contribuisce alla tutela dell’infanzia, considerata compito d’interesse generale rientrante nelle funzioni essenziali dello Stato. Inoltre, essa presenta una caratteristica essenziale: l’integrazione continuativa e per lungo tempo del minore nel nucleo familiare dell’assistente genitoriale.
Secondo la Corte, questa specificità rende incompatibile con la natura dell’attività una pianificazione dell’orario di lavoro fondata su riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali, perché imporre al lavoratore periodi di separazione dal minore in determinati momenti contrasterebbe con l’obiettivo stesso del sistema di accoglienza. La Corte sottolinea anche che l’interesse superiore del minore, di cui all’articolo 24 della Carta, giustifica tale organizzazione.
Carta dei diritti fondamentali e limiti ai diritti di riposo
La Corte riconosce che i diritti a riposo giornaliero, settimanale e ferie annuali retribuite possono subire limitazioni solo nel rispetto dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Nel caso di specie, le limitazioni derivanti dalla normativa rumena rispettano il contenuto essenziale di tali diritti e sono giustificate dall’obiettivo di interesse generale della tutela del minore. Peraltro, la normativa nazionale prevede comunque periodi di tempo libero e la possibilità, subordinata ad autorizzazione, di separarsi dal minore durante le ferie.
Dispositivo e assorbimento delle altre questioni
La Corte conclude che l’attività degli assistenti genitoriali, così come configurata nella causa principale, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88. Di conseguenza, non è necessario rispondere alle questioni dalla seconda alla settima, che restano assorbite.
Principio affermato
La sentenza afferma che l’esclusione prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391, richiamata dall’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88, si applica a un’attività di assistente genitoriale svolta per un’autorità pubblica quando tale attività richiede, per sua natura, la presa in carico continuativa del minore nel nucleo familiare del lavoratore e non si presta a una normale organizzazione dell’orario di lavoro ai fini del riposo e delle ferie.
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