Sentenza n. 11731/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti e per conseguire, per lo effetto, la riammissione del ricorrente al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con Decreto del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri N. 68/1-1 CC di prot. del 2/5/2023 o in subordine, sempre all''indicato fine, ordinare all''Amministrazione di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti attitudinali del ricorrente: 1. verbali – cogniti a mezzo pec il 21/12/2023 a seguito di istanza di accesso agli atti - prot. n. -OMISSIS-del 31/10/2023 della Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali con il quale il ricorrente non è stato ritenuto idoneo e, dunque, è stato escluso dal concorso ai sensi dell''art. 11 del bando; 2. test attitudinale somministrato al ricorrente il 27/10/2023 in sede di prove attitudinali, comprensivo del questionario informativo, in uno agli esiti dei colloqui che hanno avuto luogo innanzi alla Commissione il 31/10/2023, tutti cogniti il 21/12/2023 a seguito di istanza di accesso agli atti; 3. Decreto del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri n. 68/9-2-2023 CC di prot. del 27/11/2023, recante l’approvazione delle graduatorie finali di merito dei candidati per le riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sul portale del reclutamento in P.A. in data 2/5/2023; 4. atti della Commissione esaminatrice del Concorso, ivi compreso il verbale n. 32 del 22/11/2023 relativo all''acclusa graduatoria finale di merito dei candidati per la riserva dei posti di cui all''art. 1, comma 1, lettere a del prefato bando di concorso; 5. ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito e non cognito, ivi compresi, ove occorrer possa, i provvedimenti/avvisi pubblicati il 14-29/11/2023 sul sito dell''Amministrazione resistente relativi alle operazioni di incorporamento al 1° ciclo del 143° corso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDopo la proposizione del ricorso, il ricorrente ha dichiarato il 20 aprile 2026 di non avere più interesse a coltivarlo. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare la legittimità dell'esclusione, degli accertamenti attitudinali, della graduatoria e degli altri atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito del giudizio.
Atto impugnato: esclusione dal concorso per inidoneità agli accertamenti attitudinali, verbali della commissione, graduatoria finale e atti consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stato ritenuto non idoneo agli accertamenti attitudinali ed escluso dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nonché la graduatoria finale, gli atti della commissione esaminatrice e gli ulteriori atti relativi all'incorporamento. Ha chiesto l'annullamento degli atti e la riammissione al concorso oppure, in subordine, la rinnovazione degli accertamenti attitudinali. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito senza esame del merito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio con la declaratoria di improcedibilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse a coltivare il giudizio determina, quando il venir meno dell'interesse è sopravvenuto nel corso del processo, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere integralmente compensate se l'esito del giudizio lo giustifica.
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