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Sentenza

Sentenza n. 11731/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti e per conseguire, per lo effetto, la riammissione del ricorrente al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con Decreto del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri N. 68/1-1 CC di prot. del 2/5/2023 o in subordine, sempre all''indicato fine, ordinare all''Amministrazione di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti attitudinali del ricorrente: 1. verbali – cogniti a mezzo pec il 21/12/2023 a seguito di istanza di accesso agli atti - prot. n. -OMISSIS-del 31/10/2023 della Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali con il quale il ricorrente non è stato ritenuto idoneo e, dunque, è stato escluso dal concorso ai sensi dell''art. 11 del bando; 2. test attitudinale somministrato al ricorrente il 27/10/2023 in sede di prove attitudinali, comprensivo del questionario informativo, in uno agli esiti dei colloqui che hanno avuto luogo innanzi alla Commissione il 31/10/2023, tutti cogniti il 21/12/2023 a seguito di istanza di accesso agli atti; 3. Decreto del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri n. 68/9-2-2023 CC di prot. del 27/11/2023, recante l’approvazione delle graduatorie finali di merito dei candidati per le riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sul portale del reclutamento in P.A. in data 2/5/2023; 4. atti della Commissione esaminatrice del Concorso, ivi compreso il verbale n. 32 del 22/11/2023 relativo all''acclusa graduatoria finale di merito dei candidati per la riserva dei posti di cui all''art. 1, comma 1, lettere a del prefato bando di concorso; 5. ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito e non cognito, ivi compresi, ove occorrer possa, i provvedimenti/avvisi pubblicati il 14-29/11/2023 sul sito dell''Amministrazione resistente relativi alle operazioni di incorporamento al 1° ciclo del 143° corso.

Giustizia amministrativa202401414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente ha dichiarato il 20 aprile 2026 di non avere più interesse a coltivarlo. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare la legittimità dell'esclusione, degli accertamenti attitudinali, della graduatoria e degli altri atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito del giudizio.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per inidoneità agli accertamenti attitudinali, verbali della commissione, graduatoria finale e atti consequenziali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stato ritenuto non idoneo agli accertamenti attitudinali ed escluso dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nonché la graduatoria finale, gli atti della commissione esaminatrice e gli ulteriori atti relativi all'incorporamento. Ha chiesto l'annullamento degli atti e la riammissione al concorso oppure, in subordine, la rinnovazione degli accertamenti attitudinali. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito senza esame del merito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel definire il giudizio con la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse a coltivare il giudizio determina, quando il venir meno dell'interesse è sopravvenuto nel corso del processo, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere integralmente compensate se l'esito del giudizio lo giustifica.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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