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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30602/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non maturata la prescrizione né intermedia né massima. La sentenza di condanna impugnata resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo, in sostanza, l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso è manifestamente infondato perché non era maturata né la prescrizione intermedia né il termine massimo. Quanto al termine intermedio, la durata della prescrizione andava calcolata applicando l'aumento di due terzi per la recidiva contestata sulla pena base di cinque anni, con esito pari a otto anni e quattro mesi, ai quali aggiungere due mesi di sospensione; ne conseguiva che il termine non era decorso tra la sentenza di primo grado del 26 aprile 2017 e il decreto di citazione in appello del 17 febbraio 2025. Anche il termine massimo risultava non decorso, considerando l'aumento di due terzi per gli atti interruttivi e la sospensione. La Corte aggiunge che, comunque, l'inammissibilità del ricorso impediva di rilevare in questa fase l'eventuale prescrizione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    La prescrizione va calcolata tenendo conto dell'aumento collegato alla recidiva contestata e degli ulteriori periodi di sospensione e di interruzione; nel caso concreto nessun termine risultava decorso.

  • art. 161 c.p.

    Gli atti interruttivi incidono sul termine massimo di prescrizione, che va determinato considerando l'aumento previsto dalla norma; qui il termine massimo non era ancora maturato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva contestata comportava l'aumento di due terzi rilevante nel calcolo del termine prescrizionale.

Massime di principio

  • Nel calcolo della prescrizione occorre considerare, oltre alla pena base, gli aumenti derivanti dalla recidiva contestata e i periodi di sospensione del corso della prescrizione.
  • La verifica della maturazione della prescrizione richiede di distinguere tra termine intermedio e termine massimo, entrambi da computarsi secondo le regole legali applicabili agli effetti interruttivi e sospensivi.
  • L'inammissibilità del ricorso preclude, in sede di legittimità, il rilievo della prescrizione eventualmente maturata successivamente.
  • Se la prescrizione non risulta maturata al momento degli atti rilevanti, il motivo fondato su tale causa estintiva è manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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