Sentenza n. 7216/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento: -Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1); -Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2); -Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3); -Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); Nonché per quanto occorrer possa -Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5); -Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6); -Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7); -Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); -Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10); -Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); -Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto Eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pirrone S.r.l. il 16/2/2023: Per l’annullamento: -Della Determinazione dirigenziale A1400A del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, ATTO DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 -Della comunicazione della precedente Determinazione; -Della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul B.U. regionale n. 47 S4, in data 24 novembre 2022; Nonché per quanto occorrer possa Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali -deliberazione n. 596 del 28/08/2019 dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; -deliberazione n. 404 del 27/08/2019 dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; -deliberazione n. 369 del 23/08/2019 dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; -deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; -deliberazione n. 848 del 03/09/2019 dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; -deliberazione n. 467 del 29/08/2019 dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; -deliberazione n. 586 del 30/08/2019 dell'ASL AL; -deliberazione n. 151 del 30/08/2019 dell'ASL AT; -deliberazione n. 388 del 26/08/2019 dell'ASL BI; -deliberazione n. 909 del 06/09/2019 dell'ASL Città di Torino; -deliberazione n. 361 del 29/08/2019 dell'ASL CN1; -deliberazione n. 309 del 22/08/2019 dell'ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 dell'ASL NO; -deliberazione n. 510 del 23/08/2019 dell'ASL TO3; -deliberazione n. 977 del 28/08/2019 dell'ASL TO4; -deliberazione n. 806 del 28/08/2019 dell'ASL TO5; -deliberazione n. 856 del 29/08/2019 dell'ASL VC; -deliberazione n. 701 del 04/09/2019 dell'ASL VCO; -nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pirrone S.r.l. il 16/2/2023: Per l’annullamento: -del Decreto n° 29985/GRFVG del 14/12/2022 del Direttore Generale della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia unitamente all'Allegato A -Della comunicazione della precedente Determinazione inviata alla ricorrente; Nonché per quanto occorrer possa -Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: 1. decreto n. 634 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) 2. decreto n. 696 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) 3. decreto n. 692 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) 4. nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) 5. decreto n. 441 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) 6. decreto n. 187 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3” dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) 7. decreto n. 145 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) 8. decreto n. 376 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); 9. decreto n. 149 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); 10. decreto n. 130 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); 11. decreto n. 101 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); 12. nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) 13. nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS). 14. nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità 15. nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità 16. nota prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P dd. 02/12/2022 e prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, non conosciute, con le quali sono state esaminate e codificate le richieste di accesso agli atti e le memorie depositate dalle aziende fornitrici in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento 17. nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022 contenente la verifica della posizione di alcune aziende con estrazione di visura camerale fallimentari in essere con relativa procedura di insinuazione aperta o di acquisizioni nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pirrone S.r.l. il 16/2/2023: Per l’annullamento: -Del Decreto n. 7967 del 14/12/2022 del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria recante “ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di riparto”. Nonché per quanto occorre possa: -Della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 719 del 14/8/2019; -Della deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 655 del 21/8/2019; -Della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 397 del 23/8/2019; -Della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 582 del 22/8/2019; -Della deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 45 del 22/8/2019; -Della deliberazione del Direttore Generale dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino n. 1338 del 29/8/2019; -Della deliberazione del Direttore Generale dell'IRCCS Gaslini n. 672 del 26/8/2019; -Della nota a firma congiunta da parte del Direttore Generale di Alisa e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all'Assessore alla Sanità con prot. n. 2022-1426291 del 7/12/2022; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pirrone S.r.l. il 17/2/2023: Per l’annullamento: -Della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità (Ufficio Supporto, affari generali e legali) della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022, unitamente all'Allegato A; Nonché per quanto occorrer possa -Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: -Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA; -Della Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA; -Della Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13/08/2019dell'ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; -Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022 dell'ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; -Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, dell'ASL 03 PESCARA; -Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022 dell'ASL 03 PESCARA; -Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019 dell'ASL 04 TERAMO; -Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022 dell'ASL 04 TERAMO; -Della relazione non cognita rimessa con nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, portante la “compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”; -nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali relativi al superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e al relativo payback, nonché provvedimenti regionali di individuazione delle aziende fornitrici e degli importi dovuti per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell'opposizione di una controinteressata, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 che certificava il superamento dei tetti di spesa nazionali e regionali per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ulteriori atti presupposti. Con motivi aggiunti aveva impugnato anche i provvedimenti delle Regioni Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Abruzzo che individuavano le aziende soggette al payback e quantificavano gli importi dovuti. La ricorrente sosteneva che il meccanismo di ripiano previsto dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, come convertito, fosse contrario a principi costituzionali ed eurounitari, chiedendo eventualmente la rimessione alla Corte costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel corso del giudizio, tuttavia, ha dichiarato e documentato di avere versato alle Regioni interessate il 25% degli importi richiesti, aderendo al meccanismo transattivo e di definizione previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha ritenuto che il pagamento della quota ridotta prevista dal nuovo meccanismo legislativo abbia fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio, pur precisando che, nonostante la legge qualifichi l'effetto come cessazione della materia del contendere, sul piano processuale ricorre l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il bene conseguito dalla ricorrente, consistente nella definizione della propria posizione mediante pagamento in misura ridotta, è infatti diverso da quello originariamente perseguito, ossia l'eliminazione degli atti impugnati dall'ordinamento. Non sono state esaminate nel merito le censure di illegittimità costituzionale ed eurounitaria. Le spese sono state compensate tra le parti costituite in ragione dell'esito in rito e delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Prevede il meccanismo di contenimento della spesa per dispositivi medici e il ripiano, a carico delle aziende fornitrici, dello scostamento dai tetti di spesa; il comma 9-bis disciplina le annualità 2015-2018.
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Prevede il meccanismo di definizione delle controversie relative al payback mediante pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti; l'adesione della ricorrente ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso.
art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Ha consentito l'opposizione della controinteressata al ricorso straordinario e la conseguente trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato tra le disposizioni recanti obblighi di pagamento connessi al meccanismo di payback, cui la ricorrente ha dichiarato di avere adempiuto mediante il pagamento della quota prevista dalla disciplina sopravvenuta.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente aderisce a un meccanismo legislativo di definizione della propria posizione e consegue il bene della vita consistente nella riduzione e definizione dell'importo dovuto, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso, sebbene tale bene sia diverso dall'eliminazione degli atti impugnati.
- La qualificazione legislativa dell'effetto come cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando la definizione della controversia non comporta la rimozione degli atti impugnati, ma soltanto una diversa regolazione della posizione sostanziale del ricorrente.
- L'adesione al meccanismo di definizione del payback e il pagamento della quota ridotta rendono improcedibili anche le censure relative alla legittimità costituzionale ed eurounitaria degli atti impugnati, poiché il giudice non deve più pronunciarsi sul merito in assenza di interesse attuale alla decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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