Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10991/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2009, maggiori ricavi ai fini IRES/IRAP: da un lato costi di ristrutturazione di un immobile destinato a stabilimento sociale, ritenuti indebitamente dedotti o comunque incidenti sul reddito, dall’altro canoni di locazione asseritamente percepiti e non dichiarati. La società e i soci avevano sostenuto che l’art. 90 TUIR fosse stato applicato in modo errato, perché l’immobile era in corso di completamento e i costi di ristrutturazione costituivano un’operazione contabile neutra, senza incremento positivo del reddito; quanto ai fitti attivi, avevano negato di aver percepito canoni nel periodo contestato. In cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: 1) omessa pronuncia sull’appello incidentale dell’Ufficio relativo alla ripresa dei fitti attivi non dichiarati, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’incontestata allocazione dell’immobile nel patrimonio sociale sin dall’acquisto, circostanza che avrebbe escluso la tesi del passaggio da immobile merce a immobile strumentale e quindi la neutralità fiscale dei costi; 3) violazione dell’art. 90, comma 2, TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto legittimo il trattamento contabile dei costi di completamento del fabbricato.

La decisione

La Corte ha accolto solo il primo motivo: ha ritenuto effettivamente sussistente l’omessa pronuncia della sentenza di appello sull’appello incidentale dell’Ufficio relativo ai fitti attivi non dichiarati, vizio configurante error in procedendo deducibile ex art. 360, n. 4, c.p.c. Invece ha dichiarato inammissibili il secondo motivo, perché la censura non riguardava un fatto storico omesso ma una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti già esaminati dal giudice di merito, e il terzo motivo, perché tendeva in sostanza a una nuova valutazione dei fatti e non individuava specificamente un errore di diritto pertinente al decisum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone al giudice di decidere su tutte le domande, eccezioni e impugnazioni ritualmente introdotte; l’omessa pronuncia integra un error in procedendo denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve motivare l’accoglimento o il rigetto di tutte le questioni dedotte, comprese quelle veicolate con appello incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio da utilizzare per denunciare l’omessa pronuncia; la Cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o l’omesso esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 90 TUIR

    Richiamato in tema di proventi/costi relativi all’immobile; la Corte però non entra nel merito della sua corretta applicazione perché il terzo motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 366 c.p.c., n. 4

    Il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e riferibile alla decisione impugnata; censure generiche o non pertinenti al decisum sono inammissibili.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia su un motivo di appello o appello incidentale integra violazione dell’art. 112 c.p.c. ed è deducibile in cassazione come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare la mancata valorizzazione di prove o una motivazione ritenuta insufficiente.
  • La censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o dei fatti di causa: ove il motivo miri sostanzialmente a una nuova lettura del compendio istruttorio, esso è inammissibile.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e riferiti al capo della sentenza realmente impugnato; la mancanza di una critica puntuale al decisum comporta l’inammissibilità.
  • Nel processo tributario la decisione di appello deve coprire tutte le riprese e tutte le censure, incluse quelle proposte in via incidentale, pena la nullità della sentenza per difetto di pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImplicazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.