Cassazione Penale, Sentenza n. 8106/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto con destrezza e con l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Giudicessa Alessandra ha tre censure: (1) erronea applicazione dell'aggravante della destrezza (art. 625 n.4 c.p.), sostenendo che si è limitata a impossessarsi degli occhiali senza astuzia particolare; (2) erronea applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede per la presenza di un sistema di videosorveglianza che, secondo la ricorrente, garantirebbe tutela sufficiente; (3) mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. per il valore modesto (250 euro) degli oggetti. Giudicessa Valentina articola due motivi: (1) illogicità della motivazione in relazione al ritenuto concorso con la sorella, desunto dai fotogrammi di videosorveglianza; (2) censura delle aggravanti con argomentazioni sovrapponibili a quelle della sorella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente accertato un'azione coordinata delle due imputate, consistente nel distrarre la commessa per consentire il furto, configurando la destrezza. Ha inoltre affermato che la presenza di un impianto di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, poiché la videosorveglianza è mero ausilio per l'individuazione successiva e non sempre idonea a impedire immediatamente la sottrazione. Il terzo motivo di Alessandra è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in Cassazione (nuove censure di fatto). Il ricorso di Valentina è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con il testo che intendeva censurare e per censure troppo generiche riguardo alla valutazione delle immagini. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Sentenza del 17/11/2022.
Norme richiamate
art. 625 c.p., n. 4 (aggravante della destrezza)
La circostanza aggravante della destrezza sussiste quando l'agente, prima o durante l'impossessamento, porge in essere una condotta caratterizzata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore; non è sufficiente il mero approfittare di una disattenzione non provocata
art. 625 c.p., comma primo, n. 7 (esposizione alla pubblica fede)
L'aggravante per esposizione alla pubblica fede non viene automaticamente esclusa dalla mera presenza di un sistema di videosorveglianza: quest'ultimo è strumento di ausilio per l'individuazione successiva e non equivale a una sorveglianza efficace, immediatamente idonea a impedire la sottrazione
art. 62 n. 4 c.p. (attenuante per valore modesto)
La valutazione sulla rilevanza dell'attenuante per il modesto valore della cosa sottratta è questione di fatto: censure nuove in Cassazione su valutazioni di fatto sono inammissibili se non previamente dedotte nei gradi di merito
Massime di principio
- L'aggravante della destrezza richiede una condotta attiva e astuta (es. coordinazione tra più persone per distrarre il vigilante); il semplice approfittare di una distrazione non è sufficiente per farla ritenere.
- La presenza di telecamere non esclude automaticamente l'aggravante per esposizione alla pubblica fede: per escluderla serve dimostrare una sorveglianza effettivamente idonea a impedire la sottrazione (non solo a identificarla dopo).
- In Cassazione non sono ammesse censure basate su fatti o valutazioni di merito che non siano state dedotte nei precedenti gradi; i nuovi motivi di fatto vengono dichiarati inammissibili.
- Le censure troppo generiche, prive di specifico confronto con il testo della decisione impugnata o senza indicazione puntuale degli errori di fatto o di diritto, sono inammissibili.
- Il concorso nel reato può essere desunto dal comportamento coordinato e funzionale delle persone coinvolte (es. una distrae, l'altra agisce), purché la motivazione dei giudici di merito sia congrua e specifica.
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