Cassazione Civile, Ordinanza n. 01319/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coeredi)
La controversia
Un condividente aveva convenuto in giudizio i familiari per ottenere lo scioglimento della comunione su un immobile adibito ad abitazione, chiedendo che nella divisione si tenesse conto di pretesi maggiori diritti derivanti da vicende dotali e da crediti da lui asseritamente maturati per anticipazioni, pagamenti e esborsi sostenuti nel tempo per salvare il bene da azioni esecutive e per soddisfare debiti collegati all'immobile. In primo grado la comunione era stata sciolta con attribuzione delle quote soltanto in base ai titoli di proprietà risultanti, rigettando le ulteriori pretese; in appello il gravame era stato respinto. In cassazione il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) omessa pronuncia sui motivi di appello e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) errata applicazione della disciplina della dote e della sua restituzione, con riferimento a pretesi effetti sul valore da imputare in divisione; 3) errata esclusione del diritto di surrogazione e del riconoscimento del credito per il pagamento di un debito verso banca, oltre a contestazione della prova della provenienza delle somme; 4) errata esclusione dell'aumento della quota per crediti assunti come connessi a obbligazioni solidali relative alla cosa comune; 5) errata affermazione della necessità di una domanda autonoma di rendiconto per frutti e risarcimenti; 6) erronea interpretazione della domanda e della natura dei debiti/pagamenti come inerenti alla comunione; 7) errata declaratoria di giudicato/inammissibilità sulla questione del mandato e dell'applicabilità dell'art. 1720 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, secondo, terzo, quarto e settimo motivo, e infondati il quinto e il sesto. In sintesi, ha ritenuto che il ricorrente avesse dedotto, sotto forma di omessa pronuncia o violazione di legge, censure in realtà dirette a contestare la motivazione o il merito della valutazione probatoria, senza rispettare gli oneri di specificità e di autosufficienza; inoltre ha affermato che, per ottenere l'accrescimento della quota nella divisione in ragione di debiti pagati per la cosa comune o di frutti/crediti da regolare, è necessario che i relativi rapporti siano fatti valere con apposita istanza di rendiconto e con l'allegazione dei presupposti fattuali, non potendo tali pretese considerarsi implicitamente comprese nella sola domanda di divisione. Ha quindi confermato la decisione di merito e condannato il ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su domande, eccezioni o istanze deve essere dedotta come error in procedendo; non può essere confusa con una mera critica alla motivazione.
art. 339 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la censura non riguardasse realmente il principio del doppio grado, bensì una doglianza motivazionale inammissibile.
art. 360 c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi limitato al minimo costituzionale; l'omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non una questione o un punto della decisione.
artt. 177, 180, 182, 183 c.c. (testo previgente)
La disciplina della dote previgente continua ad applicarsi alle doti costituite prima della riforma del 1975; per gli immobili la costituzione richiedeva un atto specifico di trasferimento.
art. 187 c.c. (testo previgente)
Richiamato come disposizione sulla restituzione/gestione della dote nel regime anteriore alla riforma.
art. 190 c.c. (testo previgente)
La vendita del bene dotale senza la preventiva autorizzazione del tribunale comportava nullità, in una disciplina definita dalla Corte come speciale.
art. 193 c.c.
Richiamato come norma sulla restituzione dei beni dotali alla cessazione del matrimonio.
art. 194 c.c.
Richiamato come norma sulla restituzione dei beni dotali alla cessazione del matrimonio.
art. 1253 c.c.
Invocato nel motivo sulla dote, ma non ritenuto decisivo in assenza di adeguata specificazione del contenuto degli atti richiamati.
art. 2699 c.c.
L'efficacia probatoria dell'atto pubblico non consente di superare il difetto di specificità del ricorso quando non siano trascritti gli atti rilevanti.
art. 2700 c.c.
Richiamato in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico.
art. 2702 c.c.
Richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata.
art. 2909 c.c.
Richiamato in tema di giudicato; la censura è stata respinta perché non colpiva tutte le rationes decidendi.
art. 1203 c.c.
La surrogazione legale presuppone il pagamento di un debito altrui nei casi di legge; nella specie il ricorrente non ha fornito base fattuale sufficiente per farla valere.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare l'apprezzamento delle prove, ma la Corte ha ribadito che non può essere usato per ottenere un nuovo giudizio di merito.
art. 723 c.c.
Il rendiconto è operazione preliminare alla divisione, ma può essere richiesto anche con autonoma domanda; non si presume implicitamente dalla sola domanda di divisione.
art. 724 c.c.
Nel giudizio divisorio vanno imputati alla quota del coerede i debiti verso gli altri in dipendenza dei rapporti di comunione.
art. 725 c.c.
Dopo l'imputazione dei debiti di comunione, si procede ai prelievi e alla formazione delle porzioni residue.
art. 1111 c.c.
La divisione giudiziale può essere chiesta indipendentemente dal rendiconto, che può essere trattato nel medesimo giudizio se domandato e fondato su fatti allegati.
art. 1115 c.c.
Chi ha pagato un debito in solido per la cosa comune senza rimborso concorre nella divisione per una quota maggiore corrispondente al proprio diritto di regresso.
art. 1720 c.c.
Richiamato per sostenere l'applicabilità delle norme sul mandato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva tutte le rationes decidendi.
art. 342 c.p.c.
Richiamato in relazione all'appello, ma senza esito utile per il ricorrente.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con riproduzione del loro contenuto essenziale e indicazione della collocazione processuale.
art. 167 c.p.c.
Richiamato in relazione all'onere di proporre tempestivamente la domanda riconvenzionale di rendiconto.
artt. 263 e ss. c.p.c.
La procedura di rendiconto è facoltativa e rimessa ai poteri discrezionali del giudice; non è l'unico modo per accertare i rapporti di dare e avere.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, l'omessa pronuncia va dedotta come error in procedendo, con puntuale indicazione del capo o del motivo ignorato; non è ammissibile trasformarla in una generica doglianza sulla sufficienza della motivazione.
- Il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
- Chi invoca diritti di credito o di regresso in sede divisoria deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi e produrre o trascrivere gli atti rilevanti, rispettando l'onere di specificità del ricorso.
- Nella divisione di beni in comunione, i rapporti di debito e credito tra condividenti connessi alla gestione della cosa comune devono essere previamente accertati e possono incidere sulla formazione delle quote, ma non si presumono né si accertano d'ufficio in assenza di domanda e allegazioni adeguate.
- L'azione di rendiconto può essere autonoma rispetto alla divisione e non si intende implicita nella sola domanda di scioglimento della comunione; occorre una specifica istanza con indicazione dei presupposti fattuali.
- Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso che censuri solo alcune di esse è inammissibile per difetto di interesse, perché la decisione resterebbe comunque sorretta dalla ratio non aggredita.
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