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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01319/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coeredi)

La controversia

Un condividente aveva convenuto in giudizio i familiari per ottenere lo scioglimento della comunione su un immobile adibito ad abitazione, chiedendo che nella divisione si tenesse conto di pretesi maggiori diritti derivanti da vicende dotali e da crediti da lui asseritamente maturati per anticipazioni, pagamenti e esborsi sostenuti nel tempo per salvare il bene da azioni esecutive e per soddisfare debiti collegati all'immobile. In primo grado la comunione era stata sciolta con attribuzione delle quote soltanto in base ai titoli di proprietà risultanti, rigettando le ulteriori pretese; in appello il gravame era stato respinto. In cassazione il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) omessa pronuncia sui motivi di appello e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) errata applicazione della disciplina della dote e della sua restituzione, con riferimento a pretesi effetti sul valore da imputare in divisione; 3) errata esclusione del diritto di surrogazione e del riconoscimento del credito per il pagamento di un debito verso banca, oltre a contestazione della prova della provenienza delle somme; 4) errata esclusione dell'aumento della quota per crediti assunti come connessi a obbligazioni solidali relative alla cosa comune; 5) errata affermazione della necessità di una domanda autonoma di rendiconto per frutti e risarcimenti; 6) erronea interpretazione della domanda e della natura dei debiti/pagamenti come inerenti alla comunione; 7) errata declaratoria di giudicato/inammissibilità sulla questione del mandato e dell'applicabilità dell'art. 1720 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, secondo, terzo, quarto e settimo motivo, e infondati il quinto e il sesto. In sintesi, ha ritenuto che il ricorrente avesse dedotto, sotto forma di omessa pronuncia o violazione di legge, censure in realtà dirette a contestare la motivazione o il merito della valutazione probatoria, senza rispettare gli oneri di specificità e di autosufficienza; inoltre ha affermato che, per ottenere l'accrescimento della quota nella divisione in ragione di debiti pagati per la cosa comune o di frutti/crediti da regolare, è necessario che i relativi rapporti siano fatti valere con apposita istanza di rendiconto e con l'allegazione dei presupposti fattuali, non potendo tali pretese considerarsi implicitamente comprese nella sola domanda di divisione. Ha quindi confermato la decisione di merito e condannato il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su domande, eccezioni o istanze deve essere dedotta come error in procedendo; non può essere confusa con una mera critica alla motivazione.

  • art. 339 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la censura non riguardasse realmente il principio del doppio grado, bensì una doglianza motivazionale inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è oggi limitato al minimo costituzionale; l'omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non una questione o un punto della decisione.

  • artt. 177, 180, 182, 183 c.c. (testo previgente)

    La disciplina della dote previgente continua ad applicarsi alle doti costituite prima della riforma del 1975; per gli immobili la costituzione richiedeva un atto specifico di trasferimento.

  • art. 187 c.c. (testo previgente)

    Richiamato come disposizione sulla restituzione/gestione della dote nel regime anteriore alla riforma.

  • art. 190 c.c. (testo previgente)

    La vendita del bene dotale senza la preventiva autorizzazione del tribunale comportava nullità, in una disciplina definita dalla Corte come speciale.

  • art. 193 c.c.

    Richiamato come norma sulla restituzione dei beni dotali alla cessazione del matrimonio.

  • art. 194 c.c.

    Richiamato come norma sulla restituzione dei beni dotali alla cessazione del matrimonio.

  • art. 1253 c.c.

    Invocato nel motivo sulla dote, ma non ritenuto decisivo in assenza di adeguata specificazione del contenuto degli atti richiamati.

  • art. 2699 c.c.

    L'efficacia probatoria dell'atto pubblico non consente di superare il difetto di specificità del ricorso quando non siano trascritti gli atti rilevanti.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in tema di giudicato; la censura è stata respinta perché non colpiva tutte le rationes decidendi.

  • art. 1203 c.c.

    La surrogazione legale presuppone il pagamento di un debito altrui nei casi di legge; nella specie il ricorrente non ha fornito base fattuale sufficiente per farla valere.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare l'apprezzamento delle prove, ma la Corte ha ribadito che non può essere usato per ottenere un nuovo giudizio di merito.

  • art. 723 c.c.

    Il rendiconto è operazione preliminare alla divisione, ma può essere richiesto anche con autonoma domanda; non si presume implicitamente dalla sola domanda di divisione.

  • art. 724 c.c.

    Nel giudizio divisorio vanno imputati alla quota del coerede i debiti verso gli altri in dipendenza dei rapporti di comunione.

  • art. 725 c.c.

    Dopo l'imputazione dei debiti di comunione, si procede ai prelievi e alla formazione delle porzioni residue.

  • art. 1111 c.c.

    La divisione giudiziale può essere chiesta indipendentemente dal rendiconto, che può essere trattato nel medesimo giudizio se domandato e fondato su fatti allegati.

  • art. 1115 c.c.

    Chi ha pagato un debito in solido per la cosa comune senza rimborso concorre nella divisione per una quota maggiore corrispondente al proprio diritto di regresso.

  • art. 1720 c.c.

    Richiamato per sostenere l'applicabilità delle norme sul mandato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva tutte le rationes decidendi.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'appello, ma senza esito utile per il ricorrente.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con riproduzione del loro contenuto essenziale e indicazione della collocazione processuale.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di proporre tempestivamente la domanda riconvenzionale di rendiconto.

  • artt. 263 e ss. c.p.c.

    La procedura di rendiconto è facoltativa e rimessa ai poteri discrezionali del giudice; non è l'unico modo per accertare i rapporti di dare e avere.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, l'omessa pronuncia va dedotta come error in procedendo, con puntuale indicazione del capo o del motivo ignorato; non è ammissibile trasformarla in una generica doglianza sulla sufficienza della motivazione.
  • Il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
  • Chi invoca diritti di credito o di regresso in sede divisoria deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi e produrre o trascrivere gli atti rilevanti, rispettando l'onere di specificità del ricorso.
  • Nella divisione di beni in comunione, i rapporti di debito e credito tra condividenti connessi alla gestione della cosa comune devono essere previamente accertati e possono incidere sulla formazione delle quote, ma non si presumono né si accertano d'ufficio in assenza di domanda e allegazioni adeguate.
  • L'azione di rendiconto può essere autonoma rispetto alla divisione e non si intende implicita nella sola domanda di scioglimento della comunione; occorre una specifica istanza con indicazione dei presupposti fattuali.
  • Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso che censuri solo alcune di esse è inammissibile per difetto di interesse, perché la decisione resterebbe comunque sorretta dalla ratio non aggredita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTestamentoCollazione
RamiProcesso civileSuccessioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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