Tribunale, Ordinanza T-132/23
Order of the General Court (Sixth Chamber) of 4 April 2024. — Óbudai Egyetem v Council of the European Union and European Commission. — Action for annulment – Measures for the protection of the Union budget against breaches of the principles of the rule of law in Hungary – Prohibition on entering into legal commitments with any public interest trust or any entity maintained by such a public interest trust – Article 2(2) of Implementing Decision (EU) 2022/2506 – Regulatory act not entailing implementing measures – Direct concern – Admissibility – Act not open to challenge – Act not having an adverse effect – Inadmissibility. — Case T-132/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha distinto tra la disposizione sostanziale della decisione di esecuzione e i successivi atti informativi della Commissione. Ha ritenuto ricevibile il ricorso contro l’articolo 2(2) della decisione 2022/2506, perché direttamente applicabile alla ricorrente e privo di misure di esecuzione, respingendo così l’eccezione del Consiglio. Ha invece dichiarato irricevibile il ricorso contro dichiarazione congiunta, comunicazioni e documento email, perché meri atti informativi privi di effetti giuridici autonomi.
Ammissibilità del ricorso diretto dell’università ungherese contro il divieto di concludere impegni giuridici con enti mantenuti da public interest trusts e contro atti informativi della Commissione relativi alle misure di condizionalità sullo Stato di diritto in Ungheria.
La questione giuridica
Se l’articolo 2(2) della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 costituisca un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione ed è direttamente concernente la ricorrente, e quindi impugnabile ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; e se le comunicazioni, la dichiarazione congiunta e il documento trasmesso via email costituiscano atti autonomamente impugnabili perché produttivi di effetti giuridici vincolanti.
Principio di diritto
L’articolo 2(2) della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 è un atto regolamentare, non legislativo, che non comporta misure di esecuzione nei confronti di Óbudai Egyetem ed è direttamente concernente la ricorrente, poiché introduce in modo automatico e vincolante il divieto di concludere impegni giuridici con gli enti mantenuti da public interest trusts ungheresi; pertanto il ricorso contro tale disposizione è ricevibile. Viceversa, la dichiarazione congiunta dei commissari, le FAQ/comunicazioni della Commissione e il documento trasmesso via email non producono effetti giuridici vincolanti autonomi e non sono quindi atti impugnabili ex articolo 263 TFUE; il ricorso contro tali atti è irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Articoli 6 e 13 CEDU
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/2506
- Articolo 62(1), lettere a) e c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 5(2) del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092
- Articolo 294 TFUE
- Articolo 289(2) TFUE
Divieto di contrarre con enti mantenuti da public interest trusts ungheresi e atti informativi della Commissione
L’ordinanza riguarda un ricorso di annullamento proposto da Óbudai Egyetem contro l’articolo 2(2) della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506, adottata in applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 per tutelare il bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria. La ricorrente impugnava anche una dichiarazione congiunta di due commissari, tre comunicazioni della Commissione e un documento allegato a una email di EIT Manufacturing, nella parte in cui la riguardavano.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente è un’università di Budapest affiliata a una public interest trust ungherese, il Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány, disciplinata dalla legge ungherese IX del 2021. A seguito della procedura avviata dalla Commissione ai sensi del regolamento 2020/2092, il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2022/2506. L’articolo 2(2) di tale decisione stabilisce che, quando la Commissione esegue il bilancio in gestione diretta o indiretta, non possono essere assunti impegni giuridici con public interest trusts costituiti sulla base della legge IX del 2021, né con enti mantenuti da tali trust.
Eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio e dalla Commissione
Il Consiglio sosteneva che la ricorrente non fosse direttamente e individualmente concernata e che la disposizione contestata implicasse comunque misure attuative ulteriori, adottate dalla Commissione o dalle autorità nazionali. La Commissione eccepiva l’irricevibilità del ricorso quanto agli atti informativi successivi, sostenendo che essi non alteravano la posizione giuridica della ricorrente e non costituivano atti impugnabili.
Qualificazione dell’articolo 2(2) della decisione 2022/2506 come atto regolamentare
Il Tribunale ricorda che un atto è impugnabile ex articolo 263 TFUE se è destinato a produrre effetti giuridici vincolanti. La decisione di esecuzione 2022/2506, pur essendo indirizzata all’Ungheria, è stata qualificata come atto di portata generale e non legislativo, quindi come atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Assenza di misure di esecuzione
Secondo il Tribunale, l’articolo 2(2) non conferisce alcun margine di discrezionalità né richiede decisioni ulteriori per produrre effetti. Il divieto di assumere impegni giuridici opera in modo autonomo e immediato dalla data di entrata in vigore della decisione. La nozione di "misure di esecuzione" va valutata con riferimento alla posizione del soggetto che invoca la ricevibilità: per la ricorrente non risultano necessari atti nazionali o dell’Unione che specifichino ulteriormente gli effetti del divieto.
Diretta incidenza sulla ricorrente
Il Tribunale osserva che il divieto colpisce espressamente gli enti mantenuti da public interest trusts costituiti sulla base della legge ungherese IX del 2021. Poiché la trust che mantiene la ricorrente è indicata nell’allegato di tale legge e la stessa ricorrente è qualificata come ente mantenuto da quella trust, la disposizione incide direttamente sulla sua situazione giuridica. L’applicazione del divieto è inoltre automatica e vincolata, senza discrezionalità per la Commissione o per le autorità incaricate dell’esecuzione del bilancio.
Irricevibilità degli atti informativi della Commissione
Quanto alla dichiarazione congiunta dei commissari, il Tribunale rileva che essa si limita a chiarire aspetti pratici dell’applicazione della decisione 2022/2506 e non produce effetti giuridici vincolanti. Analoga conclusione vale per le tre comunicazioni e FAQ pubblicate dalla Commissione, che hanno mero contenuto descrittivo e informativo. Il documento trasmesso via email da EIT Manufacturing è a sua volta privo di contenuto normativo autonomo, limitandosi a riprodurre un elenco già contenuto nella legge ungherese.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il Tribunale respinge quindi l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, ma accoglie quella della Commissione. Ne consegue che il ricorso resta ricevibile solo nei confronti dell’articolo 2(2) della decisione di esecuzione 2022/2506, mentre è irricevibile per la parte diretta contro la dichiarazione congiunta, le comunicazioni e il documento email. Le spese relative al rapporto con il Consiglio sono riservate; la ricorrente è invece condannata alle spese nei confronti della Commissione per la fase sull’irricevibilità.
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