Tribunale, Ordinanza T-138/23
Order of the General Court (Sixth Chamber) of 4 April 2024. — Semmelweis Egyetem v Council of the European Union. — Action for annulment – Measures for the protection of the Union budget against breaches of the principles of the rule of law in Hungary – Prohibition on entering into legal commitments with any public interest trust or any entity maintained by such a public interest trust – Article 2(2) of Implementing Decision (EU) 2022/2506 – Regulatory act not entailing implementing measures – Direct concern – Admissibility. — Case T-138/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio contro il ricorso di Semmelweis Egyetem. Ha ritenuto che il divieto di assumere impegni giuridici con enti mantenuti da public interest trusts ungheresi fosse un atto regolamentare non bisognoso di misure di esecuzione e direttamente incidente sulla posizione dell’università. La causa prosegue nel merito, con riserva sulle spese.
Ammissibilità del ricorso di Semmelweis Egyetem contro il divieto di concludere impegni giuridici con enti mantenuti da public interest trusts ungheresi, quale atto regolamentare privo di misure esecutive e direttamente lesivo.
La questione giuridica
Se l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 costituisca un atto regolamentare che non comporta misure esecutive e sia direttamente concernente per l’università ricorrente, tale da renderne ammissibile il ricorso ex articolo 263, quarto comma, TFUE.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che la disposizione impugnata è un atto regolamentare non legislativo, di portata generale, che non richiede misure esecutive, poiché il divieto di concludere impegni giuridici opera in modo automatico e immediato dalla data di entrata in vigore della decisione; inoltre, tale divieto incide direttamente sulla situazione giuridica di Semmelweis Egyetem, in quanto ente mantenuto da un public interest trust istituito sulla base della legge ungherese n. IX del 2021. Ne consegue che il ricorso è ammissibile ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, restando respinta l’eccezione di irricevibilità del Consiglio.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 2 TUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/2506
- Legge ungherese n. IX del 2021
Ammissibilità del ricorso di Semmelweis Egyetem contro il divieto di concludere impegni giuridici con enti mantenuti da public interest trusts ungheresi
Il Tribunale (Sesta Sezione) si pronuncia in sede di eccezione di irricevibilità in un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da un’università ungherese contro una disposizione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506, adottata nell’ambito delle misure di tutela del bilancio dell’Unione collegate a presunte violazioni dei principi dello stato di diritto in Ungheria.
Fatti e contesto normativo
Semmelweis Egyetem è un’università di ricerca medica e sanitaria con sede a Budapest. Nel 2021 i suoi diritti di fondazione e gestione sono stati trasferiti alla fondazione di interesse pubblico Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány, disciplinata, tra l’altro, dalla legge ungherese n. IX del 2021 sui public interest trusts con funzione pubblica.
La vicenda si colloca nel quadro del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 sulla condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione. Dopo la fase di scambio con le autorità ungheresi prevista dall’articolo 6 di tale regolamento, la Commissione ha proposto al Consiglio l’adozione di misure correttive. Il Consiglio ha quindi adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/2506, il cui articolo 2, paragrafo 2, prevede che, quando la Commissione esegue il bilancio in gestione diretta o indiretta, non possano essere assunti impegni giuridici con i public interest trusts ungheresi interessati o con gli enti da essi mantenuti.
Procedimento e domande delle parti
La ricorrente chiedeva l’annullamento della sola disposizione contestata, in quanto applicabile anche alla propria posizione, oppure in subordine dell’intera disposizione. Il Consiglio sollevava un’eccezione di irricevibilità, sostenendo che l’atto non fosse direttamente concernente per la ricorrente e che comunque comportasse misure di esecuzione, sicché non sarebbe stato impugnabile da un soggetto diverso dal destinatario.
Questione di ricevibilità: atto regolamentare e assenza di misure esecutive
Il Tribunale ricorda, in primo luogo, che il ricorso di annullamento è ammesso contro atti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti, a prescindere dalla loro forma. Richiama poi la giurisprudenza secondo cui una persona fisica o giuridica non destinataria dell’atto può agire se l’atto la riguarda direttamente e individualmente, oppure, in alternativa, se si tratta di un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione ed è direttamente concernente.
Sul primo profilo, il Tribunale qualifica la decisione di esecuzione 2022/2506 come atto regolamentare: non è un atto legislativo e ha portata generale, poiché si applica in modo astratto a categorie di operatori economici rientranti nel suo campo di applicazione.
Quanto all’assenza di misure esecutive, il Tribunale respinge l’argomento del Consiglio secondo cui sarebbero necessarie ulteriori decisioni della Commissione o delle autorità nazionali. Sottolinea che il divieto contenuto nella disposizione è autosufficiente e produce, dal 16 dicembre 2022, l’effetto immediato di impedire la conclusione di impegni giuridici con i soggetti interessati, senza che siano richiesti ulteriori atti di esecuzione. L’eventuale esigenza di una decisione specifica non muta tale conclusione, poiché sarebbe artificiale costringere il soggetto a provocare un rifiuto certo per poter adire il giudice.
Valutazione della diretta incidenza sulla ricorrente
Il Tribunale afferma che la disposizione contestata incide direttamente sulla posizione giuridica della ricorrente per due ragioni cumulative.
Da un lato, la norma menziona espressamente gli enti mantenuti da public interest trusts istituiti sulla base della legge ungherese n. IX del 2021. Semmelweis Egyetem risulta inserita nell’allegato 1 della legge ungherese come ente mantenuto dalla fondazione che ne esercita i diritti di fondatore, proprietario e maintainer; inoltre, il Consiglio ha riconosciuto che essa rientra in tale categoria.
Dall’altro lato, la disposizione non lascia alcun margine discrezionale alle autorità incaricate dell’esecuzione del bilancio dell’Unione: la formulazione è imperativa e il divieto di contrarre impegni giuridici opera automaticamente per effetto del solo diritto dell’Unione. Ne consegue che la ricorrente è direttamente interessata, senza che rilevi l’eventuale necessità di ulteriori atti applicativi in concreto.
Il Tribunale precisa anche che l’obbligo degli Stati membri di proteggere i beneficiari finali dei fondi dell’Unione, richiamato dal Consiglio, riguarda la gestione concorrente di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 2020/2092 e non incide sulla controversia, che concerne invece la gestione diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento finanziario 2018/1046.
Decisione
Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio sulla base del terzo comma dell’articolo 263 TFUE, senza esaminare la sussistenza di un interesse diretto e individuale. Le spese sono riservate, poiché la pronuncia non chiude il procedimento nel merito.
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