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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19449/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto di servizi del 7 giugno 2000, poi integrato da accordi successivi, stipulato per l'esecuzione di prestazioni nell'ambito di una gestione associata di imprese. La società appaltatrice, quale capogruppo dell'associazione e mandataria, aveva promosso un giudizio arbitrale chiedendo la condanna della controparte al pagamento del corrispettivo dovuto per i servizi eseguiti e al risarcimento dei danni. Il collegio arbitrale aveva prima affermato, con lodo non definitivo, la validità della clausola compromissoria e la propria competenza, poi aveva emesso lodo definitivo con condanna della controparte al pagamento di una somma anche a titolo risarcitorio. In sede di impugnazione, la Corte d'appello aveva confermato il lodo non definitivo, ma aveva dichiarato la nullità del lodo definitivo per difetto di motivazione sull'ammontare del risarcimento e aveva inoltre applicato una speciale riduzione del prezzo del servizio resa secondo una norma richiamata come disciplina speciale dell'appalto. Contro l'ordinanza della Cassazione n. 23377/2021 la società ricorrente ha proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo che la Corte di cassazione avrebbe commesso un errore di fatto nel ritenere di scrutinare una sentenza di merito come se si trattasse di una decisione giurisdizionale ordinaria, mentre il provvedimento impugnato era in realtà un lodo arbitrale, rispetto al quale sarebbe consentito soltanto un controllo sull'esistenza della motivazione e non sulla sua sufficienza o logicità. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso anche per asserita carenza di potere rappresentativo del procuratore speciale e ha proposto ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di carenza di rappresentanza, rilevando il deposito della procura speciale e dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea. Nel merito, ha escluso l'errore revocatorio: il motivo non denunciava una falsa percezione di un fatto interno al giudizio di legittimità, ma piuttosto una censura di diritto sulla qualificazione del provvedimento impugnato e sui limiti del sindacato sulla motivazione del lodo. Poiché la precedente ordinanza aveva comunque più volte chiarito che si trattava di una decisione arbitrale e aveva effettivamente deciso sul motivo relativo alla motivazione del lodo, non ricorreva l'errore di fatto richiesto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    La revocazione della sentenza della Cassazione è ammissibile solo per errore di fatto risultante da una falsa percezione di un fatto interno agli atti; non è invece utilizzabile per contestare errori di qualificazione giuridica o valutazioni di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto storico o processuale, decisivo e non controverso, emergente dagli atti del giudizio; non ricorre quando la censura investe la qualificazione giuridica del provvedimento o il modo in cui la Corte ha interpretato il thema decidendum.
  • Non sussiste errore di fatto revocatorio quando la Corte abbia comunque preso in esame la natura dell'atto impugnato e abbia deciso sul relativo motivo: in tal caso l'eventuale critica attiene alla correttezza del ragionamento giuridico, non alla percezione del dato fattuale.
  • La revocazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione nel merito delle censure già esaminate dalla Corte di cassazione, neppure se la parte prospetta come errore materiale ciò che in realtà è dissenso sulla soluzione di diritto adottata.
  • Il controllo di ammissibilità del ricorso per revocazione richiede di distinguere rigorosamente tra errore di fatto e errore di diritto: solo il primo consente l'azione revocatoria, mentre il secondo resta estraneo all'ambito dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitrato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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