Cassazione Civile, Ordinanza n. 08144/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso con riferimento a una sentenza del Tribunale di Asti che aveva condannato una società a restituire somme versate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica nell'ambito di un rapporto di somministrazione. La società aveva impugnato l'avviso sostenendo che il provvedimento giudiziario dovesse essere assoggettato a imposta fissa, perché la condanna alla restituzione era conseguenza della sopravvenuta mancanza del titolo giustificativo del pagamento, dovuta all'incompatibilità della pretesa addizionale con il diritto unionale e alla conseguente disapplicazione della norma interna. L'Agenzia, ricorrente per cassazione, ha dedotto violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa parte I allegata al T.U. registro, sostenendo che la pronuncia dovesse invece essere tassata come sentenza di condanna al pagamento di somme, con applicazione dell'imposta proporzionale, e non come atto assimilabile alle sentenze di nullità, annullamento, risoluzione o caducazione del titolo.
La decisione
La Corte ha confermato integralmente la proposta di definizione anticipata e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito avesse correttamente assimilato la condanna alla restituzione di pagamenti eseguiti senza valida causa alle ipotesi di cui all'art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa del d.P.R. n. 131/1986, perché la condanna aveva funzione meramente restitutoria e presupponeva la caducazione del titolo del pagamento. Ha quindi escluso l'applicabilità dell'art. 8, comma 1, lett. b), che riguarda le sentenze di condanna al pagamento su un rapporto originariamente valido. Alle spese di legittimità si è aggiunta la condanna della ricorrente ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. al pagamento di somme in favore della controparte e della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
si applica alle sentenze di condanna al pagamento o alla consegna che presuppongono la fisiologica validità del rapporto originario; non si applica alla ripetizione di indebito oggettivo
art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
si applica restrittivamente ai provvedimenti che dichiarano la nullità, pronunciano l'annullamento o la risoluzione di un atto, o comunque attestano la mancanza o la caducazione del titolo con funzione meramente restitutoria
art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986
non trova applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo secondo la Corte
art. 2033 c.c.
fondamento dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo; presuppone il pagamento senza causa o la sopravvenuta mancanza della causa originaria
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata
art. 380-bis, n. 1, c.p.c.
richiamato per la trattazione collegiale a seguito di opposizione alla proposta
art. 96, terzo comma, c.p.c.
base della condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte
art. 96, quarto comma, c.p.c.
base della condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende
art. 6 D.L. 511/88
norma istitutiva dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, disapplicata per contrasto con il diritto unionale
Direttiva 2008/118/CE
parametro eurounitario rispetto al quale la norma interna è stata ritenuta incompatibile
art. 1419, comma 2, c.c.
richiamato nel ragionamento della proposta in tema di nullità parziale e sopravvivenza del contratto
Massime di principio
- L'imposta di registro in misura fissa prevista per le sentenze che dichiarano nullità, annullamento o risoluzione di un atto si applica anche ai provvedimenti che, pur emessi in forma di condanna restitutoria, presuppongono la caducazione del titolo originario e hanno mera funzione di ripristino della situazione precedente.
- La condanna alla restituzione di somme indebitamente versate non va assoggettata alla disciplina delle sentenze di condanna al pagamento di somme quando il rapporto originario sia venuto meno o sia stato disapplicato il titolo che lo sorreggeva; in tal caso l'effetto giuridico è recuperatorio-restitutorio, non satisfattivo di un'obbligazione ancora valida.
- Le ipotesi agevolate o speciali in materia di imposta di registro sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati dalla legge.
- L'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. presuppone l'assenza originaria di causa del pagamento oppure la sopravvenuta caducazione della causa giustificativa, e mira a eliminare l'arricchimento senza causa mediante reintegrazione del patrimonio impoverito.
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