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Sentenza

Sentenza del 04/05/2017 n. 731 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Collaborazione tra Amministrazione econtribuenti - Avviso di accertamento - Emanazione non prima di 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura della verifica- Art. 12, comma 7, L. n. 212del 2000

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. Il prolungarsi delle indagini penali a carico del contribuente e l'attesa dell'autorizzazione del pubblico ministero all'utilizzo dei dati raccolti in sede amministrativa sono state ritenute ragioni di particolare e motivata urgenza idonee a giustificare l'emissione dell'avviso prima della scadenza del termine di 60 giorni. L'avviso è quindi risultato legittimo sotto questo profilo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, sostenendo che l'avviso di accertamento fosse stato emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura della verifica, senza una valida giustificazione di particolare e motivata urgenza.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine di 60 giorni è una garanzia partecipativa a favore del contribuente, ma può essere derogato quando l'Amministrazione dimostri circostanze concrete, specifiche e adeguatamente motivate che rendano urgente l'emissione dell'atto.

Massime di principio

  • L'emissione di un avviso di accertamento prima dei 60 giorni dalla consegna del verbale conclusivo non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto: occorre verificare se ricorra una situazione concreta di particolare e motivata urgenza.
  • La motivazione dell'urgenza deve essere effettiva e riferita alle circostanze del caso, non una formula generica o meramente standardizzata.
  • La pendenza di indagini penali connesse alla posizione fiscale del contribuente e la necessità di attendere l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per utilizzare dati rilevanti possono costituire ragioni idonee a derogare al termine dilatorio.
  • In casi analoghi, il contribuente dovrebbe verificare sia il rispetto del termine di 60 giorni sia la concretezza, attualità e adeguatezza della motivazione addotta dall'Amministrazione per giustificarne la deroga.

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