Cassazione Penale, Sentenza n. 26621/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugna la sentenza della Corte di appello di Perugia che aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, deducendo vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello ha riformato irrazionalmente la decisione del Tribunale, trascurando la solidità e la coerenza delle deposizioni convergenti dei colleghi (tra cui Calderini) che avevano escluso di essere stati costretti ad alterare le etichette e avevano indicato il Cacioppi come autore delle errate etichettature; contesta inoltre l'argomentazione della Corte d'appello circa l'inattendibilità dei testi per un presunto interesse a coprire responsabilità e la valutazione secondo cui il rischio di smentita da parte dei colleghi renderebbe implausibile una denuncia calunniosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello illogica e insufficiente perché si era allontanata dalle risultanze istruttorie senza offrire una giustificazione razionale della diversa conclusione, omettendo di valorizzare il contenuto delle dichiarazioni ritenute decisive dal Tribunale. Perciò ha disposto il rinvio al giudice civile competente in grado d'appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p. per il nuovo giudizio civile; ha rimesso a quel giudice la liquidazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 368 cod. pen. (calunnia)
Norma del reato per cui il Tribunale aveva originariamente condannato l'imputato: la fattispecie è quella della calunnia per avere fatto accuse false, pur sapendole tali, nei confronti del titolare e di altro dipendente.
art. 622 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il rinvio al giudice civile competente: la Cassazione, annullando limitatamente agli effetti civili, rinvia al giudice civile in grado d'appello per il nuovo giudizio civile.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Riferita nella motivazione giurisprudenziale in relazione al principio che le regole sul conflitto di interessi dei testi non si applicano automaticamente alle dichiarazioni della persona offesa; la credibilità della persona offesa può costituire base per la decisione se adeguatamente valutata.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021 (Sisti Maroni c/Morelli)
Principio richiamato: in appello non è necessario che la motivazione assolutoria abbia una forza persuasiva superiore a quella della decisione di primo grado; è sufficiente la non certezza della colpevolezza.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)
Principio richiamato: il giudice d'appello che assolve in riforma di una condanna deve fornire motivazione puntuale e adeguata che giustifichi razionalmente la diversa conclusione e, se necessario, riassuma la prova dichiarativa decisiva.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'arte)
Principio secondo cui l'interesse del dichiarante (anche se parte offesa) non annulla di per sé la valenza probatoria della dichiarazione; ciò impone una valutazione motivata della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto.
Motivazione della Corte d'appello (citazione interna)
in maniera diretta o indiretta, quantomeno sotto l'aspetto della mancata denuncia
Citazione della Corte d'appello utilizzata dalla Cassazione per evidenziare come i giudici di merito abbiano genericamente evocato un "interesse" dei dichiaranti senza analizzarne il contenuto, critica ritenuta non adeguata dalla Cassazione.
Massime di principio
- Se l'appello assolve rispetto a una condanna di primo grado, il giudice d'appello deve motivare puntualmente la differente conclusione: non è sufficiente richiamare genericamente dubbi o conflitti di interesse dei testi senza analizzare il contenuto delle dichiarazioni decisive.
- La sola partecipazione o possibile interesse del teste non esclude automaticamente la sua attendibilità; il giudice deve valutare la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e motivare tale valutazione.
- La convergenza, coerenza e tempistica delle dichiarazioni (unitamente ad eventi processuali come contestazioni disciplinari) possono costituire elementi idonei a fondare una pronuncia di responsabilità penale se adeguatamente valorizzati nella motivazione.
- Quando la Cassazione annulla una sentenza limitatamente agli effetti civili dispone il rinvio al giudice civile competente (art. 622 c.p.p.) per il nuovo giudizio civile: la pronuncia penale può restare immutata nel suo profilo penale.
- In impugnazioni di decisioni di merito è essenziale che il giudice motivi espressamente sull'efficacia probatoria delle dichiarazioni ritenute decisive dal giudice di primo grado; omettere tale analisi può portare all'annullamento per carenza logico-motivazionale.
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