Cassazione Penale, Ordinanza n. 11907/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal GIP del Tribunale di Trento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso non era incentrato su uno dei motivi tassativamente consentiti contro le sentenze di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ma denunciava invece un generico difetto di motivazione, formulato peraltro in termini vaghi e generali. La Corte rileva quindi l'inammissibilità del mezzo perché estraneo ai limiti legali dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che il ricorso introdotto deduceva invece un difetto di motivazione, censura non consentita e comunque formulata in modo generico. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in dispositivo.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
"il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per i motivi espressamente e tassativamente previsti dalla norma; sono quindi esclusi motivi diversi, come il generico vizio di motivazione.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con conseguente inammissibilità di censure estranee a tale elenco.
- La deduzione di un generico difetto di motivazione non integra, di per sé, un motivo consentito di ricorso avverso il patteggiamento, quando non si traduca nei vizi tipizzati dalla legge.
- Nel giudizio di legittimità sulle sentenze di patteggiamento il controllo della Corte è delimitato dalla natura negoziale della decisione e dal catalogo chiuso dei motivi di impugnazione previsti dal codice.
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