Sentenza n. 2006/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare del porto d’armi dal 2010 e già destinatario di precedenti rinnovi, ha impugnato il diniego di rinnovo fondato su nove controlli di polizia effettuati tra il 2002 e il 2011 in compagnia di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, lamentando la natura meramente formale del contraddittorio procedimentale, la mancata valutazione delle osservazioni, il diniego di accesso agli atti istruttori e la mancata audizione personale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 11, 42 e 43 del r.d. n. 773/1931, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento e illogicità, sostenendo che le frequentazioni fossero occasionali, risalenti e riconducibili all’attività lavorativa, e che non dimostrassero un attuale rischio di abuso delle armi. L’Amministrazione ha difeso il diniego richiamando le risultanze del sistema informativo interforze e la discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nel formulare il giudizio prognostico di affidabilità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo assorbito il primo motivo. Ha riconosciuto che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità e può valorizzare anche elementi indiziari e frequentazioni con soggetti controindicati, senza necessità di una condanna penale dell’interessato. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata sulla base di un’istruttoria adeguata e di una motivazione concreta e attuale. Nel caso concreto, i nove controlli erano tutti collocati tra il 2002 e il 2011, dunque in epoca assai remota rispetto al diniego, e il provvedimento non indicava rapporti ancora attuali con i soggetti controindicati, ulteriori episodi successivi, comportamenti o segnalazioni idonei a corroborare la prognosi negativa. Il generico riferimento, contenuto nella memoria difensiva, agli orari serali o festivi dei controlli non è stato ritenuto sufficiente, perché non accompagnato da approfondimenti sulla natura, stabilità e intensità delle frequentazioni e sulla loro attuale capacità di indicare un rischio di abuso delle armi. Il precedente possesso del titolo non determina un affidamento qualificato al rinnovo, poiché ogni istanza richiede una valutazione autonoma; nondimeno, la nuova valutazione deve essere adeguatamente aggiornata e motivata. L’annullamento è stato disposto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, cui resta consentita la riedizione del potere previa nuova e complessiva istruttoria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990
Richiamati con riferimento agli obblighi di motivazione e alla partecipazione procedimentale; il giudice ha ritenuto di poter prescindere dal loro esame, decidendo sulla base del difetto di istruttoria e motivazione.
art. 24 l. 241/1990
Richiamato dall’Amministrazione quale base del diniego di accesso agli atti di polizia; la questione non è stata esaminata nel merito, essendo stato accolto il ricorso per difetto di istruttoria e motivazione del diniego di porto d’armi.
artt. 11, 42 e 43 r.d. 773/1931
Costituiscono il quadro normativo del giudizio di affidabilità richiesto per il rilascio o rinnovo del porto d’armi. L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza non esclude l’obbligo di una prognosi concreta, attuale, adeguatamente istruita e motivata.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio o rinnovo di un porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio prognostico di affidabilità anche su elementi indiziari e frequentazioni con soggetti controindicati, senza che sia necessaria una responsabilità penale accertata dell’interessato.
- L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi deve essere esercitata sulla base di un’istruttoria adeguata e di una motivazione concreta e attuale, idonea a spiegare il nesso tra gli elementi acquisiti e il rischio di abuso delle armi.
- Quando il diniego di porto d’armi si fonda su fatti o frequentazioni risalenti nel tempo, l’Amministrazione deve esplicitare, con motivazione tanto più puntuale quanto più remoti siano gli elementi, le ragioni della loro persistente attualità e significatività ai fini del giudizio di inaffidabilità.
- Il precedente possesso e i precedenti rinnovi di un porto d’armi non attribuiscono un affidamento qualificato al rinnovo, poiché ogni nuova istanza richiede una valutazione autonoma; tale rivalutazione deve comunque basarsi su un quadro istruttorio adeguatamente aggiornato.
- L’annullamento del diniego fondato su istruttoria e motivazione insufficienti non impedisce all’Amministrazione di rieditare il potere, previa nuova e complessiva valutazione della posizione dell’interessato e con adeguata motivazione sull’attuale sussistenza dei requisiti di affidabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →