Cassazione Penale, Sentenza n. 25569/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un provvedimento cautelare personale emesso dal G.I.P. di Torino e confermato in sede di riesame dal Tribunale di Torino, con applicazione della custodia in carcere nei confronti di un indagato per fatti qualificati come atti sessuali con minore e detenzione/diffusione di materiale pedopornografico. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) manifesta illogicità della ricostruzione dei fatti e della gravità indiziaria, sostenendo che il giudice cautelare avrebbe trasformato la programmazione di incontri in prova della loro effettiva realizzazione e avrebbe sovrapposto il contenuto delle chat alla realtà fattuale, qualificando come sessuali incontri non riscontrati oggettivamente; (2) motivazione apparente e illogica sulla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, perché il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare astrattamente che l’indagato avrebbe potuto contattare altre vittime da casa tramite strumenti informatici, senza confrontarsi con la disponibilità di un domicilio stabile, il controllo familiare e limitazioni all’uso di dispositivi e internet; (3) carenza di motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, deducendo che il Tribunale avrebbe fatto riferimento a una generica propensione, senza elementi attuali specifici e senza considerare il tempo trascorso dai fatti; (4) mancato effettivo confronto con le doglianze già dedotte nel riesame, poiché l’ordinanza avrebbe riprodotto le argomentazioni dell’ordinanza genetica senza rispondere puntualmente alle censure difensive. In memoria la difesa ha insistito su questi profili, ribadendo anche la pretesa disponibilità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo congruo e non illogico sulla gravità indiziaria, fondandosi sull’esame del diario della minore e soprattutto delle chat sul cellulare della stessa, dalle quali emergevano rapporti sessuali con l’indagato, la proposta di coinvolgere altre minori e l’invio di materiale pedopornografico. La Corte ha escluso che le censure si confrontassero con vizi di legittimità, osservando che esse miravano soltanto a una diversa lettura delle fonti probatorie. Quanto ai motivi sulla misura meno afflittiva e sul pericolo di reiterazione, la Corte ha richiamato la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. e ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato la gravità dei fatti, la pervicacia dell’indagato, la fragilità della vittima e l’alta pericolosità sociale, escludendo che gli arresti domiciliari impedissero la reiterazione di condotte analoghe anche a distanza. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per violazioni di legge o manifesta illogicità, non per sollecitare una rivalutazione del merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 81 cpv. c.p.
richiamato come disposizione di continuazione/reato continuato nella provvisoria incolpazione
art. 609-bis c.p.
norma incriminatrice degli atti sessuali con minore, contestata nella provvisoria incolpazione
art. 609-ter c.p.
richiamato per le aggravanti del reato sessuale contestato
art. 600-ter c.p.
norma richiamata per la condotta relativa a materiale pedopornografico
art. 602-ter c.p.
richiamato in relazione al reato contestato in materia di pornografia minorile
art. 275, comma 3, c.p.p.
fonte della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati; il giudice deve dar conto dell’eventuale mancanza di elementi idonei a superarla
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
richiamato per la facoltà di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali, la Corte di cassazione non può riesaminare il merito della ricostruzione dei fatti né sostituire la propria valutazione a quella del giudice della cautela, potendo intervenire solo per violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- La gravità indiziaria può essere desunta anche da contenuti digitali quali chat, messaggi e dati estratti da dispositivi sequestrati, purché il giudice ne dia lettura complessiva, razionale e non meramente congetturale; è inammissibile una censura che si limiti a proporre una diversa interpretazione delle stesse fonti.
- In materia di misure cautelari per reati rientranti nell’art. 275, comma 3, c.p.p., opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: il giudice deve motivare sull’adeguatezza della custodia in carcere e, quando la difesa alleghi elementi specifici contrari, deve confrontarsi con essi in modo puntuale.
- La valutazione dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione deve essere ancorata a elementi specifici del caso concreto, tra cui la gravità del fatto, la pervicacia dell’indagato, la personalità desumibile dalle condotte e l’eventuale assenza di un significativo intervallo temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche.
- Gli arresti domiciliari possono essere ritenuti inidonei quando, in ragione delle modalità del fatto e della personalità desunta dagli atti, non offrano una barriera sufficiente a impedire la reiterazione delle condotte, specie se queste possono essere replicate mediante strumenti di comunicazione a distanza.
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari non è ammissibile se mira solo a ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito; la critica deve investire un vizio giuridico o argomentativo effettivo e non una mera lettura alternativa del compendio indiziario.
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