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Sentenza

Sentenza n. 1398/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego rieditato dell'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, motivato dalla carenza di una posizione organica disponibile nella sede richiesta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della Difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il nuovo diniego adottato dall'Amministrazione in riedizione del potere, dopo che un precedente provvedimento negativo era stato annullato per difetto di motivazione, essendo fondato su una generica carenza di organico del reparto di provenienza. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e dell'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, nonché dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli artt. 29, 30 e 31 Cost.; difetto di istruttoria; motivazione apparente, incongrua e insufficiente; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti, sviamento, perplessità e contraddittorietà; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Il ricorrente ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse dimostrato esigenze organizzative straordinarie o specifiche tali da impedire il trasferimento, che la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria non fosse rara né infungibile e che non fosse stata valutata una riorganizzazione interna per fronteggiare la temporanea assenza. Ha inoltre contestato la rilevanza della mancanza di una posizione organica nella sede di destinazione, sostenendo che tale requisito opererebbe soltanto nel caso di trasferimento presso altra amministrazione. Ha infine chiesto l'accertamento del diritto al beneficio, invocando il principio del one shot temperato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito il quadro normativo rilevando che l'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 subordina l'assegnazione temporanea alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e che, per il personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione della Difesa, l'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio, senza il riferimento all'eccezionalità previsto dalla disciplina ordinaria. Pur richiedendo una motivazione particolarmente stringente in ragione dei valori costituzionali connessi alla tutela della famiglia e dell'infanzia, l'Amministrazione può considerare esigenze organizzative non limitate all'insostituibilità del dipendente, purché non si limiti a richiamare genericamente scoperture di organico. Nel caso concreto, il nuovo provvedimento era plurimotivato e indicava, oltre alla situazione del reparto di provenienza, l'assenza nella sede richiesta di una posizione organica corrispondente per il ruolo dei marescialli, essendo l'unico posto previsto già occupato. Tale ragione è stata ritenuta autonoma, concreta e sufficiente a sorreggere il diniego. Il TAR ha affermato che il requisito del posto vacante e disponibile opera anche nei trasferimenti interni alla medesima amministrazione, inclusi quelli del personale militare, in considerazione della struttura ordinativa fondata sulla distinzione di ruoli, gradi e incarichi e dell'esigenza di preservare la funzionalità dell'organizzazione. L'indisponibilità della specifica posizione può quindi costituire sia ostacolo al beneficio sia motivata esigenza organica o di servizio. Essendo sufficiente una motivazione autonoma non viziata a sostenere l'atto plurimotivato, il Collegio ha ritenuto assorbite le ulteriori censure. La domanda di accertamento del diritto al beneficio non è stata accolta. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche [...] può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.

    La disposizione tutela la genitorialità, ma subordina l'assegnazione alla disponibilità di un posto corrispondente e al bilanciamento con le esigenze organizzative dell'amministrazione. Il requisito del posto vacante e disponibile opera anche per la mobilità interna alla medesima amministrazione.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.

    Per il personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione della Difesa la disposizione introduce un regime derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, consentendo il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio senza richiedere che siano eccezionali, pur imponendo una motivazione concreta e adeguata.

  • art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo di New York

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di tutela dell'interesse del minore; il giudice lo considera nel quadro dei valori costituzionali e sovranazionali sottesi all'art. 42-bis, senza svolgerne un'autonoma applicazione.

  • art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato quale parametro di tutela dell'interesse superiore del minore; il giudice lo considera nel quadro della finalità di protezione della famiglia e dell'infanzia.

  • artt. 29, 30 e 31 Cost.

    Richiamati quali fondamenti costituzionali della tutela della famiglia, della genitorialità e dell'infanzia, rilevanti ai fini dell'obbligo motivazionale particolarmente stringente.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza breve, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 relativo a personale militare o delle Forze di polizia, il requisito del posto vacante e disponibile di corrispondente posizione opera anche quando il trasferimento è richiesto all'interno della medesima amministrazione.
  • Per il personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione della Difesa, l'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 consente il diniego dell'assegnazione temporanea per motivate esigenze organiche o di servizio, senza che tali esigenze debbano necessariamente essere eccezionali; la motivazione deve tuttavia essere concreta, specifica e riferita all'organizzazione e alle funzioni della sede interessata.
  • La mera indicazione di una generica scopertura di organico non è sufficiente a motivare il diniego dell'assegnazione temporanea, ma l'indisponibilità della specifica posizione organica corrispondente al ruolo e alle mansioni del dipendente può costituire una ragione autonoma e legittima di diniego.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola motivazione autonoma, concreta e idonea a sorreggere il dispositivo rende superfluo l'esame delle ulteriori censure rivolte alle altre motivazioni.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di trasferimento temporaneo del personale militare verifica la correttezza dell'esercizio del potere, l'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione, senza sostituire la valutazione amministrativa sul merito organizzativo, salvo manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o illogicità.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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