Cassazione Penale, Sentenza n. 30057/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
PIZZATA ha chiesto il riconoscimento dell'indennizzo per la detenzione ingiustamente subita in relazione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere poi seguita da assoluzione in sede di rinvio. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente un "comportamento ostativo" del richiedente, fondato su elementi quali precedente condanna per narcotraffico, mancata dimostrazione di attività lecita, pagamento di spese legali a MAZZA, ritrovamento di un appunto con il numero di telefono di PIZZATA presso MAZZA, il sequestro di sei chilogrammi di marijuana e frequentazioni con soggetti notoriamente criminali (inclusi familiari e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia). La difesa ha impugnato per vizi di motivazione e violazione di legge, sostenendo che l'assoluzione nei processi successivi aveva neutralizzato la valenza indiziaria degli elementi e che la Corte della riparazione non aveva verificato adeguatamente il nesso causale tra i fatti ritenuti e l'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa per un nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte della riparazione avesse motivato in modo incompleto ed erroneo: non aveva specificato se e come il precedente penale fosse stato considerato nel provvedimento cautelare; aveva rivalutato dichiarazioni del collaboratore oltre i limiti consentiti dall'autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello di cognizione; non aveva adeguatamente dimostrato il nesso di concausalità tra lo "stile di vita" o le frequentazioni e la misura restrittiva adottata. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la materia rinviata a nuova valutazione conforme ai principi indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per la valutazione del "comportamento ostativo" ai fini dell'indennizzo: la Corte ricorda che l'indennizzo non spetta se l'interessato ha concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave. Il giudice della riparazione deve verificare autonomamente, ex ante, se la condotta abbia creato la falsa apparenza della configurabilità del reato.
d.P.R. n. 309/1990
art. 74; art. 73; art. 80
Norme incriminatrici richiamate nel capo di imputazione che hanno costituito la contestazione iniziale sulla quale si fondò la custodia cautelare; la relazione ai reati non incide però direttamente sul criterio di valutazione dell'eventuale comportamento ostativo, salvo il nesso eziologico tra condotte del ricorrente e la percezione della gravità indiziaria.
legge n. 203/1991
Richiamata come aggravante su alcuni capi d'imputazione: rileva per contestualizzare la gravità delle accuse ma, anche qui, la sua incidenza ai fini dell'indennizzo dipende dal collegamento dimostrato tra le condotte del ricorrente e l'apparenza di responsabilità.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha un'autonomia valutativa rispetto al giudice di merito: può valutare ex ante se il comportamento dell'indagato abbia concorso a creare la falsa apparenza del reato, ma non può ritenere provati fatti che il giudice di cognizione ha espressamente escluso o che non risultano riferibili all'imputato.
- Per configurare un "comportamento ostativo" è necessario provare un nesso causale (o almeno concausale) tra la condotta dell'interessato (stile di vita, frequentazioni, condotte concrete) e l'adozione della misura cautelare: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere valutate nel giudizio di riparazione solo nei limiti in cui il giudice di cognizione ne abbia riconosciuto la valenza probatoria o comunque quando la riferibilità delle dichiarazioni al ricorrente non sia stata esclusa dalla sentenza di assoluzione.
- I precedenti penali del richiedente possono essere considerati rilevanti solo se risultano esplicitamente presi in considerazione nel provvedimento cautelare e se sono attinenti alle contestazioni che hanno giustificato la custodia.
- Nel riesame la Corte deve motivare in modo chiaro e congruo quali elementi specifici hanno determinato la valutazione ostativa, indicando se tali elementi siano stati effettivamente rilevati dal giudice della cognizione o risultino comunque direttamente riferibili al ricorrente.
- Difesa pratica: contestare la mancanza di nesso causale e chiedere che il giudice indichi quali dichiarazioni del processo di cognizione siano state ritenute confermate e quali elementi concreti abbiano sorretto la misura cautelare; esigere che elementi indiziari (es. numeri di telefono, pagamenti) siano provati e riferibili.
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