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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22130/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, pur annullando parzialmente l'ordinanza del GIP limitatamente al capo relativo all'art. 74 DPR 309/90, aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla configurabilità di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La censura denunciava violazione di legge e carenza/mancata logica motivazione: il riesame a giudizio del ricorrente non avrebbe valutato elementi decisivi quali l'uso di telefoni cellulari per contatti stabili, i vincoli di parentela tra alcuni indagati, la messa a disposizione di abitazioni per custodia e spaccio, la condivisione di mezzi e autovetture, la ripetuta commissione di reati-fine (cocaina ed eroina), il ruolo organizzativo e finanziario attribuito a Castellaneta, la continuità delle forniture (anche a credito) dai fornitori Hasa Aldo e Hasa Ervin, e le intercettazioni e osservazioni di polizia giudiziaria richiamate nell'ordinanza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto ammissibile il motivo e ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame come frammentaria, contraddittoria e illogica nella valutazione della concludenza degli indizi relativi al reato associativo. Ha richiamato i principi giurisprudenziali sulla concludenza degli elementi indiziari e sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., rilevando che il riesame non ha adeguatamente considerato la ripetizione dei reati-fine, la struttura operativa, la circolarità delle conversazioni intercettate, i canali di rifornimento e i rapporti di fiducia e familiarità. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Potenza per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 74

    Norma applicata come fattispecie di reato finale (assoc. finalizzata all'acquisto, trasporto e spaccio di sostanze stupefacenti). La Corte ha ritenuto che il riesame non abbia valutato correttamente gli indizi relativi alla partecipazione a tale associazione.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    Riferita ai reati-fine (traffico di stupefacenti). La Corte ha ricordato che la commissione reiterata di reati-fine in concorso può costituire indizio grave dell'esistenza dell'associazione, pur non essendone prova automatica.

  • Codice di procedura penale, art. 275 comma 3

    Prevede la presunzione di gravità indiziaria per talune fattispecie; la Corte ha richiamato che, quando opera tale presunzione e non sia stata concretamente superata, il ricorso del PM sulla gravità indiziaria è ammissibile e rilevante ai fini del riesame.

  • Codice di procedura penale, art. 192 comma 2

    Richiamato per precisare che i criteri del giudizio di merito (art. 192, comma 2) non sono esigibili per le misure cautelari personali: per queste ultime è sufficiente una qualificata probabilità fondata su elementi probatori non assimilabili al rigore del giudizio di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 273 comma 1

    Richiamato nel contesto della motivazione sulla diversa soglia probatoria tra fase cautelare e giudizio di merito; la Corte ha ribadito che ai fini cautelari bastano elementi idonei a fondare una qualificata probabilità.

Massime di principio

  • La ripetuta commissione, in concorso con altri, di reati-fine connessi al narcotraffico costituisce indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, salvo prova contraria che dimostri l'assenza di un vincolo preesistente.
  • Quando opera la presunzione di gravità indiziaria ex art. 275, comma 3, c.p.p., il pubblico ministero può efficacemente impugnare l'esclusione della gravità indiziaria da parte del riesame; il giudice di rinvio dovrà valutare se la presunzione sia stata concretamente superata.
  • Per l'adozione di misure cautelari personali la soglia di prova è più bassa rispetto al merito: sono sufficienti elementi idonei a fondare una qualificata probabilità e non il livello probatorio richiesto per la condanna.
  • Fattori che rafforzano l'ipotesi associativa: continuità e sistematicità dello spaccio, predisposizione di luoghi stabili per custodia/spaccio, rapporti di fiducia e parentela tra i partecipi, condivisione di mezzi o locali, ruoli stabili e canali di rifornimento costanti (compresi approvvigionamenti a credito).
  • La qualificazione di un soggetto come mero fornitore o come parte integrante del sodalizio dipende da elementi quali la continuità delle forniture, l'esistenza di rapporti fiduciari, la rilevanza economica delle cessioni, la partecipazione alle dinamiche organizzative e la disponibilita a fornire a credito.
  • Il giudice del riesame deve motivare in modo coerente e logico la valutazione della gravità indiziaria; valutazioni frammentarie o contraddittorie sulla stessa ricostruzione dei fatti possono giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
  • I rapporti familiari o di convivenza non escludono l'esistenza di un'associazione e, se presenti, possono rendere più pregnante l'indizio associativo quando si sommano ad altri elementi di organizzazione stabile.

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