Sentenza n. 1762/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.564,98, oltre interessi, per retribuzioni non corrisposte
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando l’inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza n. 275/2024 del Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, notificata ai fini dell’esecuzione forzata. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 1.564,98, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di retribuzioni non corrisposte. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all’Amministrazione per l’adempimento spontaneo. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pisa entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha fissato, per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine, una penalità pari all’interesse legale sulle somme dovute a titolo di capitale. Ha inoltre nominato fin d’ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con il compito di avviare le procedure contabili necessarie all’adempimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal giudice per imporre l’esecuzione del giudicato, fissare una penalità di mora e nominare un commissario ad acta.
Massime di principio
- In presenza della mancata esecuzione, da parte di un’amministrazione, di una sentenza passata o comunque esecutiva che impone il pagamento di una somma, e decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento spontaneo, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato per l’esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inerzia dell’amministrazione e attribuendogli il compito di compiere gli atti contabili necessari all’adempimento.
Come è indicizzato
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