Cassazione Civile, Ordinanza n. 42045/2021 del 30/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
Due proprietarie convenivano in giudizio i vicini davanti al Tribunale chiedendo di accertare l’esatta linea di confine tra due fondi contigui e di ordinare l’arretramento o la demolizione di una recinzione metallica che assumevano collocata oltre il confine sul loro terreno, con rilascio della porzione occupata. I convenuti contestavano l’invasione, sostenevano che la recinzione fosse preesistente e rifatta nella medesima posizione, e invocavano comunque l’usucapione del tratto di terreno. Il Tribunale qualificava la domanda come regolamento di confini, individuava il confine nella recinzione esistente e rigettava la domanda, compensando le spese. La Corte d’appello confermava nel merito, ritenendo corretta la qualificazione in termini di actio finium regundorum e valorizzando le risultanze istruttorie sul dislivello e sulle differenti colture dei terreni. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 948 e 950 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda dovesse essere qualificata come rivendicazione, perché avrebbe avuto ad oggetto l’accertamento della proprietà della porzione occupata e il suo rilascio; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per il mancato apprezzamento di una comunicazione dell’Agenzia del Territorio che, a loro dire, provava l’illegittima collocazione della recinzione sul loro sedime; 3) violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. sulla regolazione delle spese, perché la Corte d’appello, pur confermando la sentenza di primo grado, aveva riformato il capo sulle spese a loro sfavore nei confronti di alcuni resistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo per il regime della doppia conforme e ha accolto solo parzialmente il terzo motivo, limitatamente ai rapporti con alcuni resistenti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, ha escluso la condanna delle ricorrenti al rimborso delle spese del primo grado nei confronti di Pecoraro Pietra, Di Vita Alfonso e Olivieri Marco, confermando la compensazione disposta dal Tribunale. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra le ricorrenti e tali resistenti, mentre ha posto a carico delle ricorrenti le spese di cassazione nei confronti degli altri resistenti costituiti.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
richiamato per distinguere l’azione di rivendicazione dal regolamento di confini: la rivendica presuppone un conflitto di titoli e richiede la prova della proprietà della porzione contesa
art. 950 c.c.
richiamato per qualificare l’azione di regolamento di confini come azione esperibile quando i titoli non sono controversi ma vi è incertezza sulla linea di confine
art. 112 c.p.c.
la censura per omessa pronuncia è respinta perché la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato la qualificazione della domanda
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la doglianza sulla qualificazione giuridica della domanda è correttamente veicolata come error in judicando
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato in via di principio per i vizi di nullità processuale, compresa l’eventuale violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per l’omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme
art. 348 ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza, ma il capo sulle spese non può essere modificato in assenza di impugnazione specifica o di riforma della decisione
art. 92 c.p.c.
richiamato per la disciplina della compensazione delle spese
art. 329 c.p.c.
collegato al principio di acquiescenza e al divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello
art. 342 c.p.c.
richiamato in relazione all’effetto devolutivo dell’impugnazione e ai limiti del thema decidendum in appello
Massime di principio
- L’azione di regolamento di confini ricorre quando i titoli di proprietà non sono controversi e la lite concerne l’esatta delimitazione tra fondi confinanti; non si trasforma in rivendicazione per il solo fatto che la determinazione del confine possa comportare il rilascio di una porzione di terreno.
- L’azione di rivendicazione, invece, presuppone un conflitto di titoli e richiede che l’attore alleghi e provi il proprio diritto di proprietà sulla porzione specificamente contesa, chiedendone la restituzione.
- Nel giudizio di regolamento di confini il giudice può fondare la determinazione della linea divisoria su ogni elemento probatorio utile, con prevalenza degli atti traslativi, e non opera la regola secondo cui, in difetto di prova dell’attore, il convenuto va automaticamente assolto.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in cassazione quando ricorre una doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- In caso di conferma della decisione di merito, il capo sulle spese può essere riformato solo se oggetto di specifica impugnazione; la reiezione dell’appello principale non consente, di per sé, una nuova regolazione delle spese in peius per la parte soccombente in primo grado.
- La nullità per omessa pronuncia va distinta dalla violazione di legge sostanziale: se il giudice ha esaminato la questione, la censura non può essere prospettata come omissione decisionale.
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