Cassazione Penale, Ordinanza n. 35385/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto aggravato. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del furto in relazione al capo c), avente ad oggetto la carta di circolazione di un veicolo, sostenendosi in sostanza che il bene sottratto non avrebbe natura patrimoniale o comunque non sarebbe idoneo a integrare il reato; 2) omesso o erroneo mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; 3) censura sul trattamento sanzionatorio, in particolare sulla mancata prevalenza delle attenuanti riconosciute e sulla eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che l'oggetto del furto può avere anche natura non patrimoniale e che, nel caso concreto, la carta di circolazione aveva comunque una utilità per l'imputato; ha inoltre escluso la ricorrenza dell'attenuante del danno lieve, perché il pregiudizio per la persona offesa non era di valore economico pressoché irrisorio e dovevano considerarsi anche gli ulteriori oneri connessi al recupero del documento. Infine, ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità il giudizio di bilanciamento e la dosimetria della pena, non essendo ravvisabili arbitrarietà o illogicità manifeste, anche perché la pena era stata determinata al di sotto del medio edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale lieve richiede un pregiudizio di valore economico pressoché irrisorio, da valutarsi considerando non solo il valore del bene sottratto ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del furto, l'oggetto materiale della sottrazione non deve necessariamente avere una immediata natura patrimoniale, potendo rilevare anche un bene o documento dotato di utilità concreta per l'agente.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio sia lievissimo e di valore economico pressoché irrisorio; la valutazione deve tener conto anche dei disagi ulteriori per la persona offesa conseguenti alla sottrazione.
- Nel giudizio sulla speciale tenuità del danno non assume rilievo la maggiore o minore capacità economica del soggetto passivo di sopportare la perdita.
- Il sindacato di legittimità sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e sulla determinazione della pena è ammesso solo in presenza di manifesta illogicità o arbitrio della motivazione.
- La motivazione sulla dosimetria della pena può essere sintetica quando la pena irrogata si colloca al di sotto del medio edittale.
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