Cassazione Civile, Ordinanza n. 21518/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente, già assunta per anni con contratti a tempo determinato e poi immessa in ruolo, volta a ottenere la ricostruzione della carriera con il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini dell'anzianità. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo illegittimo il mancato computo pieno del servizio prestato a termine. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, sostenendo che la corte territoriale avrebbe confuso la ricostruzione di carriera con il semplice riconoscimento dell'anzianità retributiva, che ogni assunzione a termine costituirebbe un rapporto autonomo e che l'art. 485 non fosse da disapplicare, essendo stato ritenuto non discriminatorio dalla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, nel caso dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato quando il criterio di calcolo previsto da tale norma conduce a un'anzianità inferiore rispetto a quella spettante a un docente comparabile assunto sin dall'origine a tempo indeterminato. Ha inoltre precisato che il giudice di merito deve confrontare il trattamento riservato al docente precario poi stabilizzato con quello del docente assunto ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare le interruzioni tra i contratti e senza applicare la regola dell'equivalenza di cui all'art. 489. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva già accertato in fatto l'assenza di elementi idonei a giustificare una disparità di trattamento nel computo dell'anzianità, e tale accertamento non era più sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite; è stato altresì escluso il versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché l'amministrazione statale non è tenuta a versarlo.
Norme richiamate
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
vieta una disparità di trattamento nell'anzianità riconosciuta al docente a termine poi immesso in ruolo rispetto al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, imponendo la disapplicazione della disciplina interna contrastante.
art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994
va disapplicato, nel caso di docenti a tempo determinato poi stabilizzati, quando il suo criterio di calcolo produce un'anzianità inferiore rispetto a quella del lavoratore comparabile a tempo indeterminato.
art. 489 d.lgs. n. 297 del 1994
non deve essere applicato nella comparazione dell'anzianità quando opera la disapplicazione dell'art. 485, perché non possono essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro.
d.lgs. n. 297 del 1994
fonte della disciplina interna sul riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale scolastico.
Direttiva 1999/70/CE
costituisce il parametro eurounitario di compatibilità della disciplina nazionale sul riconoscimento dell'anzianità dei lavoratori a termine poi immessi in ruolo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
non comporta, nel caso di amministrazione statale ricorrente, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, il servizio prestato con contratti a tempo determinato da un docente poi immesso in ruolo deve essere valutato secondo criteri non discriminatori rispetto al docente assunto sin dall'origine a tempo indeterminato, quando la disciplina interna determina un'anzianità inferiore per il lavoratore stabilizzato.
- La comparazione ai fini del riconoscimento dell'anzianità va compiuta tra il docente precario poi stabilizzato e il docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, senza considerare le interruzioni tra i diversi contratti a termine.
- Quando la disciplina interna sul riconoscimento del servizio pre-ruolo si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro della direttiva 1999/70/CE, il giudice nazionale deve disapplicarla e calcolare l'anzianità con i medesimi criteri previsti per il personale assunto a tempo indeterminato.
- In cassazione non sono sindacabili gli accertamenti di merito già compiuti dal giudice territoriale circa l'assenza di elementi fattuali idonei a giustificare una disparità di trattamento, se tali accertamenti sono adeguatamente conclusi e non specificamente censurati con fatti nuovi.
- La mera qualificazione del servizio come prestato nell'ambito di distinti contratti a termine non esclude, di per sé, il diritto alla piena equiparazione dell'anzianità quando la disciplina nazionale risulti discriminatoria.
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