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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2167/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra gli omicidi per i quali è stato condannato in due sentenze (Corte d'appello di Catanzaro, sezione minorenni, 28/06/1999; GIP Tribunale di Catanzaro 23/09/2019), sostenendo che tali omicidi fossero reati-satelliti dell'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) per la quale era già stato riconosciuto colpevole. Ha inoltre richiesto l'applicazione del criterio moderatore ex art. 78 c.p. (limite massimo 30 anni). Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta ritenendo che, nonostante analogie di luoghi e modalità, il notevole lasso di tempo escludesse una progettazione unitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha motivato adeguatamente perché non estendere la continuazione già riconosciuta da altra Corte (Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria) ad altri reati, non ha valutato gli elementi offerti dalla difesa (omogeneità delle violazioni, contiguità dei luoghi, riconducibilità all'attività dell'associazione mafiosa) e ha escluso la continuazione basandosi solo sulla distanza temporale, che di per sé non esclude la continuazione. Inoltre il giudice non si è pronunciato sulla richiesta del criterio moderatore ex art. 78 c.p., né ha dato anche un rifiuto implicito. Per questi motivi la decisione è stata annullata e rimandata per un nuovo giudizio motivato.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la possibilità di rilevare, in sede esecutiva, la continuazione tra più reati ai fini dell'esecuzione; la Corte individua che il giudice dell'esecuzione deve valutare la continuazione anche alla luce di precedenti unificazioni già operate e non può escluderla senza specifiche e significative ragioni

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma rilevante rispetto al concorso di reati e alla considerazione dei reati-satellite rispetto all'associazione mafiosa; la Corte valuta l'erronea applicazione dedotta dal ricorrente e l'esigenza di considerare il quadro complessivo dei reati

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione di stampo mafioso; la Corte prende atto che i delitti contestati sono stati ravvisati come commessi nell'ambito dello stesso sodalizio e che questa riconducibilità è elemento rilevante ai fini della valutazione della continuazione

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore che limita la pena complessiva (massimo 30 anni di reclusione); la Corte censura l'omessa pronuncia del giudice dell'esecuzione su tale istanza, che doveva essere considerata esplicitamente

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); i motivi sono stati valutati dalla Corte come connessi e fondati

  • Corte costituzionale 9 maggio 2013, n. 183

    Richiamata in relazione all'obbligo di rinvio ad altra composizione per il nuovo esame quando sussistano ragioni di rinnovazione del giudizio

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, valutando una richiesta di continuazione ex art. 671 c.p.p., deve tenere conto di eventuali precedenti riconoscimenti di unificazione operati da altre corti e non può prescinderne senza specifiche e significative ragioni
  • La distanza temporale tra i reati, di per sé, non esclude la sussistenza di una progettazione unitaria o la continuazione: occorre un esame concreto degli indici (omogeneità delle modalità, contiguità dei luoghi, riconducibilità all'attività della stessa associazione)
  • Il giudice deve esaminare e motivare espressamente (non per implicito) le richieste rilevanti della difesa, ivi compresa l'applicazione del criterio moderatore ex art. 78 c.p.; l'omessa pronuncia è vizio che giustifica annullamento e rinvio
  • Se il giudice si discosta da un precedente accertamento di unificazione, è tenuto a fornire argomentazioni specifiche e circostanziate per escludere l'estensione della continuazione
  • In caso di carenza motivazionale su punti decisivi, la cassazione conduce all'annullamento con rinvio per nuovo esame in diversa composizione

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