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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27045/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata della Corte di appello di Napoli aveva definito il gravame con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., accogliendo la richiesta delle parti e con rinuncia agli altri motivi di appello, confermando la condanna per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. e riducendo la pena nella misura pattuita. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in modo generico, vizio di motivazione sulla congruità della pena concordata. La Corte di cassazione ha ritenuto che, poiché la questione attiene a punti espressamente rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena in appello, il ricorso è precluso e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. comporta rinuncia agli altri motivi e preclude la deducibilità in cassazione delle questioni rimesse a tale rinuncia, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all’impugnazione. Ha inoltre disposto la trattazione camerale non partecipata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sulla pena in appello, con rinuncia agli altri motivi, ha natura dispositiva e produce effetti preclusivi sull’ulteriore svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità, rispetto alle questioni oggetto di rinuncia.

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui l’imputato è stato confermato condannato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, mediante ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando l’imputato aderisce al concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia agli altri motivi, non può poi proporre in cassazione censure che investano questioni oggetto di quella rinuncia, poiché l’accordo produce un effetto preclusivo assimilabile alla rinuncia all’impugnazione.
  • Il controllo di legittimità non può essere utilizzato per rimettere in discussione la congruità della pena concordata se tale profilo rientra nell’assetto negoziale accettato in appello.
  • L’inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata con rito camerale non partecipato quando ricorrono i presupposti normativi previsti dal codice di procedura penale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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