Sentenza n. 555/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all'amministrazione il 17 gennaio 2025 e divenuta irrevocabile, con la quale era stato accertato il diritto a ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici indicati, con condanna dell'amministrazione a mettere le somme a disposizione tramite il sistema della Carta elettronica. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento dell'amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato attestato il 29 maggio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l'amministrazione, pur costituitasi, non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e condannato le amministrazioni intimate a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla ricorrente. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti; non è previsto alcun compenso. Le spese del giudizio, pari a 1.000 euro oltre accessori e oneri eventualmente dovuti, sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che impone a un'amministrazione pubblica l'adozione di attività necessarie a riconoscere una prestazione può essere fatto valere mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, quando l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
- La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'inadempimento allegato dal ricorrente, unitamente alla documentazione del titolo giudiziale e della sua irrevocabilità, consente di ritenere provata l'inottemperanza.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine fissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per materia e spesa; quando svolge funzioni commissariali nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, non spetta necessariamente un compenso aggiuntivo.
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