Cassazione Penale, Ordinanza n. 17160/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato in concorso. Il ricorso conteneva due censure: la prima riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo vizio di motivazione; la seconda contestava la dosimetria della pena, ritenuta non adeguatamente motivata. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva valorizzato, in modo non illogico, la gravità del fatto, l'atteggiamento minatorio dell'imputato dopo essere stato scoperto e i precedenti specifici. Ha ritenuto infondata anche la doglianza sulla pena, osservando che la sanzione era stata determinata nel minimo edittale e che, in tale ipotesi, è sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; inoltre il motivo di appello sul punto era generico e non si confrontava con la decisione di primo grado.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato contestato
art. 624 c.p.
richiamato come norma incriminatrice del furto
art. 625 c.p.
richiamato come disciplina delle aggravanti del furto
art. 133 c.p.
utilizzato come parametro per la commisurazione della pena; quando la pena è prossima al minimo edittale, il richiamo ai criteri legali è sufficiente a motivare la congruità della sanzione
art. 616 c.p.p.
implicito riferimento alla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche su un solo elemento negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente rispetto agli altri dati emersi.
- La gravità del fatto può costituire, da sola, ragione sufficiente per negare le attenuanti generiche quando sia congruamente valorizzata nella motivazione.
- Quando la pena base viene determinata in misura pari o molto vicina al minimo edittale, l'obbligo di motivazione sulla dosimetria si attenua e può essere sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Un motivo di gravame sulla pena è inammissibile se si limita a esporre principi astratti senza confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e con la decisione di primo grado.
- In cassazione non è scrutinabile una censura che riproduca doglianze generiche già formulate in appello senza una critica puntuale delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
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