Cassazione Penale, Sentenza n. 40075/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno (agosto 2025) che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva disposto per il ricorrente la misura degli arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare in carcere per reati relativi a associazione per delinquere semplice, intestazione fittizia di beni, truffa aggravata e emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi 1, 19, 23, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater). Il ricorso era articolato in otto motivi (notificati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p.): 1) violazione dell'art. 627, comma 3 c.p.p. per inosservanza del principio di conformità al rinvio e per eccesso di potere rispetto al rinvio; 2) vizio di motivazione sui gravi indizi, con attribuzione incongrua e incompatibile di qualifiche soggettive ("procacciatore/referente del prestanome" vs "gestore di fatto"); 3) mancanza di motivazione sui gravi indizi per alcuni capi (24, 25-bis, 25-ter, 25-quater); 4) insufficiente motivazione sulla partecipazione all'associazione e conseguente compromissione della valutazione delle esigenze cautelari; 5) vizio nella qualificazione giuridica della partecipazione associativa nonostante un ruolo ritenuto subordinato; 6) nullità per mancata motivazione sulle esigenze cautelari e violazione del divieto di reformatio in peius; 7) violazione dell'art. 274 c.p.p. e difetto di motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari e sul "tempo silente"; 8) violazione dell'art. 275, comma 3 c.p.p. per omessa valutazione delle misure meno afflittive e mancata considerazione della minore offensività dei fatti, dell'assenza di recidiva e della non attualità del pericolo di fuga.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'imputato ha rinunciato al ricorso con atto del 18 novembre 2025. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione e la condanna del ricorrente alle spese processuali nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa per le ammende. Pur riconoscendo che la rinuncia è intervenuta a ridosso dell'udienza fissata, la Corte, per ragioni di equità, ha determinato la somma dovuta in euro 500,00. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 616 c.p.p. non distingue tra cause di inammissibilità e richiede l'applicazione della sanzione pecuniaria anche nelle ipotesi di rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro). Sostanzialmente il merito dei motivi non è stato esaminato per la dichiarata inammissibilità.
Norme richiamate
art. 611, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.
Norme sul rito e sulle modalità di trattazione del ricorso con contraddittorio cartolare; utilizzate per descrivere la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola sulla dichiarazione delle parti del motivo di ricorso; richiamata perché i motivi furono enunciati secondo tale disposizione.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che impone al giudice di rispettare i limiti del rinvio della Corte di cassazione; richiamata nel motivo relativo al presunto eccesso di potere e inosservanza del principio di conformità al rinvio.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola sulla temporaneità delle esigenze cautelari e sul 'tempo silente'; richiamata per contestare la mancata verifica dell'attualità delle esigenze cautelari.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che impone la motivazione sull'inadeguatezza delle misure meno afflittive; richiamata per lamentare l'omessa valutazione di misure alternative agli arresti domiciliari.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa per le ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte l'ha applicata anche alla rinuncia all'impugnazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Forma normativa citata a titolo comparativo: l'art. 616 non distingue tra le varie cause di inammissibilità, richiedendo la sanzione anche quando l'inammissibilità sia pronunciata ex art. 606, comma 3.
art. 591 cod. proc. pen.
Dispone tra le ipotesi di inammissibilità anche la rinuncia all'impugnazione; la Corte ha ritenuto applicabile tale causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia dell'imputato al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione e, salvo valutazione equitativa, l'obbligo di condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- La Corte può modulare la misura della sanzione pecuniaria per ragioni di equità (es. rinuncia intervenuta a ridosso dell'udienza), ma non è tenuta ad escluderla automaticamente.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, i profili di merito (difetti di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi o sulle esigenze cautelari) non vengono esaminati nel merito.
- In impugnative contro provvedimenti cautelari il ricorrente deve contestare con chiarezza e coerenza i presupposti della misura: la conformità al rinvio, la logica dell'attribuzione dei ruoli, la prova dei gravi indizi e l'attualità delle esigenze cautelari.
- Il giudice che conferma o modifica misure cautelari in sede di rinvio deve rispettare strettamente i limiti del rinvio della Corte di cassazione e motivare specificamente l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari (specificità del pericolo di inquinamento probatorio, fuga o reiterazione).
- Sollecitare misure meno afflittive richiede che il giudice tratti esplicitamente l'adeguatezza e insufficienza di quelle misure: la mera affermazione di minore offensività dei fatti o di non attualità del pericolo non sostituisce una motivazione concreta.
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