Cassazione Penale, Sentenza n. 50814/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 16/04/2020 che aveva respinto il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. avverso il provvedimento di archiviazione del G.I.P. La vicenda trae origine da una denuncia promossa dal ricorrente per i reati indicati nell'art. 479 c.p. e nell'art. 169 del D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti della titolare di un ambulatorio e di pubblici ufficiali dell'A.S.L. Il ricorrente, tramite difensore, ha proposto due motivi di cassazione (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), deducendo: a) violazione dell'art. 157 c.p. in relazione alla natura di reato omissivo permanente dell'art. 169 D.Lgs. 196/2003 e dunque la non estinzione per prescrizione; b) abnormità dell'ordinanza del Tribunale che, a suo dire, avrebbe affrontato profili di merito invece di limitarsi a verificare l'ammissibilità dell'opposizione e la violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché promosso avverso un provvedimento non impugnabile (la decisione del giudice sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p.). La Corte ha ricordato il consolidato orientamento secondo cui la decisione sul reclamo ai sensi dell'art. 410-bis è non impugnabile e che il rimedio per chi non sia stato posto in condizione di partecipare effettivamente è l'istanza di revoca al medesimo giudice del reclamo. La Corte ha inoltre osservato che l'art. 169 D.Lgs. n.196/2003 era stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. n.101/2018 anteriormente al ricorso, rendendo ulteriormente inefficace l'impugnazione. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse abnorme e che i vizi denunciati fossero emendabili mediante la procedura di revoca. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p., per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 410-bis cod. proc. pen.
La Corte interpreta che il provvedimento con cui il giudice decide sul reclamo della persona offesa ex art. 410-bis c.p.p. è, per espressa indicazione legislativa e secondo costante giurisprudenza, non impugnabile in cassazione; l'eventuale rimedio per difetto di partecipazione è l'istanza di revoca al medesimo giudice.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente come motivo di cassazione (violazione di norme sostanziali), ma la Corte non ha esaminato il merito della violazione per inammissibilità del ricorso; i motivi risultano manifestamente infondati nel merito secondario.
art. 157 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente a proposito della prescrizione e della natura di reato omissivo permanente; la Corte non ha effettuato una valutazione sostanziale di applicazione dell'art. 157 perché ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando peraltro l'abrogazione della norma specifica contestata (art. 169 D.Lgs. 196/2003).
art. 169 Decr. Lgs. n.196/2003
La Corte osserva che l'art. 169 è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. n.101/2018 anteriormente alla proposizione del ricorso, rendendo privo di efficacia penale il titolo di reato fondato su tale disposizione.
art. 27 Decr. Lgs. n.101/2018
Norma mediante la quale è stata disposta l'abrogazione dell'art. 169 (e dell'art. 33) del D.Lgs. n.196/2003; la Corte la richiama per escludere la rilevanza penale della norma invocata dal ricorrente al momento del ricorso.
art. 33 Decr. Lgs. n.196/2003
Citato nel testo come altra disposizione abrogata dall'art. 27 del D.Lgs. n.101/2018; la Corte segnala l'abrogazione come fatto rilevante per la non fondatezza dell'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, al versamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente a euro 3.000.
Corte Cost. n.186 del 2000
Giurisprudenza richiamata a supporto dell'affermazione che possono sussistere profili di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile, giustificando l'irrogazione della sanzione alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La decisione sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p. è in genere non impugnabile in cassazione: prima di proporre ricorso è necessario verificare l'impugnabilità del provvedimento.
- Se si è stati privati della possibilità di partecipare effettivamente al procedimento di reclamo, il rimedio appropriato è l'istanza di revoca al medesimo giudice del reclamo, non la cassazione contro l'ordinanza sul reclamo.
- Verificare sempre se la norma penale sulla quale si fonda la denuncia sia ancora in vigore: l'abrogazione della norma rende l'impugnazione sostanzialmente priva di oggetto.
- Evitare ricorsi manifestamente inammissibili: la proposizione di impugnazioni infondate o non ammissibili può comportare condanna alle spese e sanzioni economiche (cassa delle ammende) per profili di colpa.
- Se il problema è l'istruttoria o la violazione del contraddittorio durante la fase di archiviazione, valutare rimedi processuali idonei (revoca, nuove istanze al giudice procedente) piuttosto che impugnazioni di cassazione.
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