Sentenza del 21/03/2016 n. 1622 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Cessioni di quote sociali di venditori plurimi ad un unico acquirente - Unico atto - Tassazione unica - Solo se dipendenti le une dalle altre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il trattamento ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale delle cessioni di quote sociali effettuate da più venditori a favore di un unico acquirente e formalizzate in un unico atto. Si discute se l'atto debba essere assoggettato a un'unica tassazione oppure se ogni cessione debba essere considerata autonomamente. L'art. 21 del Testo unico dell'imposta di registro prevede la tassazione unica solo quando le diverse disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.
La decisione
È stato affermato che ciascuna cessione di quote sociali contenuta nell'unico atto rileva autonomamente ai fini dell'imposta di registro. La presenza di un unico acquirente e la riunione delle cessioni in un unico documento non sono sufficienti a determinare una tassazione unica. Quest'ultima è possibile soltanto quando le disposizioni sono tra loro necessariamente dipendenti per la loro natura intrinseca; in assenza di tale dipendenza, le cessioni devono essere tassate separatamente.
Norme richiamate
Art. 21 del Testo unico dell'imposta di registro
Qualora l'atto contenga più disposizioni, la tassazione unica si applica esclusivamente laddove le disposizioni derivino necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre.
La norma impone di distinguere le singole disposizioni contenute in un atto. La tassazione unitaria è ammessa solo quando tra esse esiste un rapporto di necessaria dipendenza intrinseca; la semplice connessione economica, soggettiva o documentale non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando un unico atto contiene più cessioni o negozi distinti, ciascuna operazione deve essere esaminata autonomamente ai fini dell'imposta di registro.
- La presenza di un unico acquirente, di più venditori o della stipula in un solo documento non determina automaticamente una tassazione unica.
- La tassazione unica è giustificata solo se le disposizioni sono necessariamente collegate per la loro natura e una non può ragionevolmente esistere senza l'altra.
- Un collegamento meramente funzionale, economico o contrattuale non basta, di per sé, a superare l'autonomia fiscale delle singole operazioni.
- Per valutare il regime applicabile occorre verificare il contenuto sostanziale delle operazioni e il grado di dipendenza giuridica tra le disposizioni, non soltanto la forma dell'atto.
Testo integrale
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