Cassazione Penale, Sentenza n. 21303/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Tribunale di Milano che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. del 15/02/2021. Il G.I.P. aveva revocato il sequestro preventivo del complesso aziendale e disposto in luogo di esso il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 3 legge 29 ottobre 2016 n.199. La ricorrente deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il controllo giudiziario sia applicabile solo al sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., escludendone l'applicabilità al sequestro preventivo funzionale alla confisca (ex art. 321, comma 2). Inoltre sostiene che il Tribunale abbia equivocamente escluso la revocabilità del sequestro senza valutare correttamente la sussistenza del periculum e che vi sia mancata motivazione su tale punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 3 della legge n.199/2016 dispone in modo inequivoco che il controllo giudiziario possa essere adottato in sostituzione del sequestro solo nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 321 c.p.p. (sequestro impeditivo) e non è applicabile al sequestro funzionale alla confisca previsto dall'art. 321, comma 2. La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente non ha prodotto elementi idonei a dimostrare il venir meno del periculum: il Tribunale aveva motivatamente rilevato elementi concreti (riassunzione e attribuzione di mansioni a coindagati, segnalazioni di intenti ritorsivi) che giustificavano il mantenimento della misura cautelare o, comunque, rendevano insufficiente la mera applicazione del controllo giudiziario. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la società condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 3, legge 29 ottobre 2016, n. 199
art. 3 legge 29 ottobre 2016 n.199
La Corte interpreta la norma come limitativa: il controllo giudiziario dell'azienda è previsto come misura alternativa esclusivamente al sequestro impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p., e non può essere sostitutivo del sequestro funzionale alla confisca di cui al comma 2.
art. 321, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
art. 321 cod. proc. pen. comma 1 e comma 2
Il comma 1 disciplina il sequestro 'impeditivo' mentre il comma 2 riguarda il sequestro funzionale alla confisca; la Corte conferma che il controllo giudiziario può sostituire solo la misura prevista dal comma 1 e non quella del comma 2.
art. 603-bis cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina la confisca obbligatoria per reati connessi allo sfruttamento del lavoro; la presenza di beni suscettibili di confisca ai sensi di questa norma giustifica, in ipotesi, il sequestro funzionale alla confisca.
art. 603-bis, comma 2, cod. pen.
art. 603-bis, comma 2 cod. pen.
Citata in relazione alla possibilità che la confisca sia esclusa quando i beni appartengono a soggetti estranei al reato; la Corte rileva che in taluni casi può essere disposto un sequestro impeditivo se la confisca non è applicabile.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma che regola le modalità di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro; la Corte la considera neutra rispetto alla questione sull'ambito di applicazione del controllo giudiziario e non idonea ad ampliarne l'ambito.
art. 240, comma 2, cod. pen.
art. 240, comma 2 cod. pen.
Richiamata dalla ricorrente come confronto: la Corte osserva che la disciplina speciale della confisca obbligatoria non muta l'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n.199/2016.
decreto legislativo n. 159 del 2011 (d.lg. n.159/2011)
Norme amministrative sull'amministrazione dei beni sequestrati: la Corte ritiene che il richiamo a tali disposizioni non possa essere interpretato come fonte per estendere il controllo giudiziario anche ai sequestri funzionali alla confisca.
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
art. 23 d.l. n.137 del 2020
Riferimento procedurale alla requisitoria scritta del Procuratore generale; non incide sull'interpretazione delle norme sostanziali e cautelari qui discusse.
Massime di principio
- Il 'controllo giudiziario' previsto dall'art. 3 della legge n.199/2016 è applicabile solo in alternativa al sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., e non può sostituire il sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 321, comma 2.
- Quando il sequestro è funzionale alla confisca obbligatoria per reati che rendono i beni suscettibili di ablazione (es. art. 603-bis), il giudice non può limitarsi a imporre il controllo giudiziario in luogo del sequestro salvo che la fattispecie non si configuri come sequestro impeditivo per specifiche ragioni (ad es. beni appartenenti a terzi estranei al reato).
- La revoca del sequestro richiede una verifica concreta sia del fumus commissi delicti sia del periculum; la mera contestazione della sussistenza del periculum è generica se non supportata da elementi probatori.
- Misure meno intrusive (es. controllo giudiziario) possono essere prese in considerazione solo se è dimostrabile che tali misure siano idonee ad evitare la dispersione o il deterioramento dei beni e a tutelare le ragioni sottese al sequestro; in assenza di tali garanzie il sequestro può essere confermato.
- Nelle impugnazioni è importante produrre elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di pericolo di dispersione o di reiterazione, come garanzie patrimoniali, atti formali di terzi proprietari o misure effettive di controllo amministrativo.
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