Sentenza n. 527/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 20/04/2023, notificato il 24/04/2023, della Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale, con il quale viene respinta l'istanza di monetizzazione della licenza ordinaria non fruita negli anni 2019, 2021 e 2022, presentata dal sig. -OMISSIS-, fratello del defunto Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS-, limitatamente a 24 giorni per l'anno 2019, a 39 giorni per l'anno 2020, a 10 giorni per l'anno 2021; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della monetizzazione di 24 giorni di licenza ordinaria relativi al 2019, 39 giorni relativi al 2020 e 10 giorni relativi al 2021, maturati e non fruiti dal militare deceduto
Esito
Favorevole al ricorrente (erede del dipendente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della monetizzazione della licenza ordinaria non fruita dal proprio fratello, Appuntato Scelto della Guardia di Finanza, deceduto dopo un periodo di prolungata assenza dal servizio per motivi di salute e aspettativa per infermità. Ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, dell'art. 36 Cost., dell'art. 14 d.P.R. 395/1995, dell'art. 18 d.P.R. 254/1999 e della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che il divieto generale di monetizzazione delle ferie non si applica quando la mancata fruizione dipende da eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore, quali malattia e decesso, e che il diritto spetta agli eredi. Ha inoltre dedotto eccesso di potere, violazione dei principi di ragionevolezza e difetto di motivazione, lamentando che l'Amministrazione non avesse esaminato adeguatamente la specifica situazione di salute del dipendente e avesse fondato il diniego su motivazioni stereotipate. L'Amministrazione ha sostenuto che il militare non aveva presentato domanda di fruizione delle ferie né chiesto di goderne prima del collocamento in aspettativa, sicché la mancata fruizione sarebbe dipesa da una scelta volontaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, imponendo all'Amministrazione di riesaminare la domanda. Ha ritenuto che il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 non sia coerente con la sua ratio se applicato ai casi in cui la cessazione del rapporto dipenda da malattia o decesso, eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. Ha inoltre rilevato che il provvedimento era carente, incongruo e contraddittorio nella motivazione: l'Amministrazione aveva riconosciuto l'assenza ininterrotta del dipendente per ragioni di salute, ma aveva poi attribuito al medesimo la mancata presentazione della domanda di ferie come causa ostativa alla monetizzazione, quantomeno per il periodo successivo all'inizio della malattia. Tale argomentazione era stata introdotta per la prima volta nella relazione depositata in giudizio e non figurava né nel preavviso di rigetto né nel diniego conclusivo, con conseguente inammissibilità della motivazione postuma. Inoltre, la presunta richiesta del dipendente di non convertire la licenza ordinaria in licenza straordinaria non era stata prodotta né adeguatamente richiamata nella relazione difensiva. La sentenza non riconosce direttamente la somma richiesta, ma annulla il diniego nei limiti motivazionali indicati e dispone il riesame della domanda. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi
Il divieto generale di monetizzazione non si applica, secondo la ratio della disposizione, alle cessazioni del rapporto dovute a malattia o decesso, quando la mancata fruizione delle ferie dipenda da eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa dell'amministrazione.
art. 14 d.P.R. 395/1995
il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile; all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso
La disposizione riconosce l'irrinunciabilità del congedo ordinario e il pagamento sostitutivo nei casi previsti, nel quadro della disciplina speciale applicabile al personale della Guardia di Finanza.
art. 18 d.P.R. 254/1999
al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità
La norma estende il pagamento sostitutivo del congedo ordinario ai casi di decesso e di cessazione per infermità, rilevanti nella fattispecie.
art. 36 Cost.
È richiamato a sostegno della tutela del diritto alle ferie retribuite e della relativa monetizzazione quando la fruizione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al lavoratore.
direttiva 2003/88/CE
È richiamata per affermare che il lavoratore che non sia stato posto in condizione di fruire delle ferie retribuite prima della cessazione del rapporto ha diritto a un'indennità finanziaria per le ferie non godute.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego non può essere applicato alle cessazioni del rapporto dovute a malattia o decesso, quando l'impossibilità di fruire delle ferie dipenda da eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa dell'amministrazione.
- In presenza di una prolungata assenza per gravi motivi di salute, è illogico imputare al dipendente la mancata presentazione di una domanda di ferie come causa ostativa alla monetizzazione, almeno per il periodo in cui la malattia rendeva concretamente impossibile la fruizione.
- L'Amministrazione non può sostenere la legittimità del provvedimento impugnato mediante motivi nuovi introdotti per la prima volta nella relazione depositata in giudizio: la motivazione postuma è inammissibile.
- Il provvedimento di diniego della monetizzazione delle ferie è illegittimo per difetto e contraddittorietà della motivazione quando omette di confrontarsi con la circostanza, conosciuta dall'Amministrazione, dell'assenza ininterrotta del dipendente per ragioni di salute e con gli effetti di tale circostanza sulla possibilità di fruire delle ferie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →