Sentenza n. 461/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di rigetto della richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica e della documentazione prodotta in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aggiudicataria ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha respinto la richiesta di oscuramento, formulata sia per l'offerta tecnica sia per i documenti prodotti durante la verifica dell'anomalia. Ha dedotto la violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, sostenendo che la documentazione contenesse dati commerciali, organizzativi, logistici e patrimoniali riconducibili al know-how aziendale e a strategie commerciali riservate. Ha inoltre dedotto che le informazioni non fossero indispensabili per la difesa in giudizio degli altri concorrenti, che l'amministrazione avrebbe dovuto effettuare un adeguato bilanciamento tra trasparenza e riservatezza e che l'istanza di oscuramento fosse specifica e motivata. Il Comune e due imprese concorrenti, classificatesi in posizioni successive, si sono costituiti chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto all'offerta tecnica, ha rilevato che l'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 assicura una conoscibilità immediata degli atti di gara e impone alla stazione appaltante di decidere contestualmente sulle richieste di oscuramento. L'amministrazione deve verificare: la segnalazione di informazioni qualificabili come segreti tecnici o commerciali; la motivazione e la prova offerte dall'operatore; l'effettiva sussistenza del segreto; il bilanciamento tra riservatezza e trasparenza, anche in funzione del diritto di difesa degli altri concorrenti. Il giudice ha richiamato i requisiti dell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005: le informazioni devono essere non generalmente note o facilmente accessibili, avere valore economico proprio perché segrete ed essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate di protezione. Nel caso concreto, il richiamo alle politiche e strategie aziendali, ai dati organizzativi, logistici e patrimoniali e al know-how è stato ritenuto generico e non comprovato. Non risultava dimostrato che le informazioni derivassero da studi o investimenti specialistici, fossero ignote agli operatori del settore, attribuissero un vantaggio competitivo esclusivo o fossero oggetto di specifiche misure aziendali di protezione. Le informazioni erano inoltre indispensabili per verificare la corretta attribuzione dei punteggi relativi, tra l'altro, ai prodotti a filiera corta o a chilometro zero, ai veicoli elettrici, alle colonnine, agli impegni occupazionali, al riassorbimento del personale e al progetto organizzativo. Anche l'identità dei fornitori, la localizzazione dei siti produttivi, le condizioni praticate e le modalità di gestione, pianificazione, produzione, distribuzione e monitoraggio del servizio non sono state ritenute coperte da un segreto tecnico o commerciale, poiché funzionali alla verifica dell'effettività dell'offerta e della correttezza dei punteggi. Quanto alla documentazione dell'anomalia, il TAR ha ritenuto che l'amministrazione avesse deciso anche su tale richiesta, nonostante la formulazione del provvedimento, e ha escluso l'oscuramento integrale perché fondato soltanto su riferimenti generici al know-how, alla strategicità dei fornitori e alla riservatezza delle condizioni contrattuali. L'ostensione era necessaria anche per consentire ai concorrenti di verificare la correttezza del giudizio di congruità. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
La tutela delle informazioni riservate nell'ambito delle procedure di affidamento richiede una specifica individuazione e una motivata dimostrazione dell'esistenza di segreti tecnici o commerciali; non è sufficiente un generico richiamo alla riservatezza aziendale.
art. 36 d.lgs. 36/2023
La disposizione assicura l'immediata disponibilità delle offerte e degli atti di gara ai concorrenti e impone alla stazione appaltante di decidere contestualmente sulle richieste di oscuramento, secondo il rito super accelerato previsto dai commi 4, 7 e 8.
art. 98 d.lgs. 30/2005
Le informazioni devono essere segrete, avere valore economico in quanto segrete ed essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Solo le informazioni non generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore, economicamente rilevanti proprio per la loro segretezza e concretamente protette dal titolare possono essere qualificate come segreti tecnici o commerciali.
art. 99 d.lgs. 30/2005
La tutela dei segreti commerciali opera nel quadro degli istituti e delle condizioni previsti dal Codice della proprietà industriale e non si estende automaticamente a ogni elemento originale o organizzativo dell'offerta.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica o della documentazione relativa alla verifica dell'anomalia deve individuare in modo puntuale le informazioni asseritamente segrete, motivare la loro natura riservata e comprovare la sussistenza dei requisiti del segreto tecnico o commerciale; il generico richiamo al know-how, alle strategie aziendali o alla riservatezza dei rapporti commerciali non è sufficiente.
- Ai fini dell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, un'informazione può essere qualificata come segreto tecnico o commerciale solo se non è generalmente nota o facilmente accessibile agli operatori del settore, possiede valore economico proprio in ragione della segretezza ed è sottoposta a misure ragionevolmente adeguate di protezione.
- La normale organizzazione dell'impresa, l'adattamento di prodotti e attività alle esigenze della specifica gara, i contatti commerciali e le ordinarie modalità di erogazione del servizio non costituiscono, di per sé, segreti tecnici o commerciali; occorre dimostrare l'esistenza di elaborazioni o studi specialistici, applicabili anche a una serie indeterminata di appalti e idonei a conferire un vantaggio competitivo.
- Il bilanciamento tra riservatezza e trasparenza nelle gare deve tenere conto del diritto degli altri concorrenti di verificare la correttezza della valutazione dell'offerta e del giudizio di anomalia. Le informazioni indispensabili per controllare l'applicazione dei criteri di gara, l'attribuzione dei punteggi e la congruità dell'offerta non possono essere sottratte all'accesso in assenza di un segreto tecnico o commerciale specificamente dimostrato.
- L'identificazione dei fornitori, la localizzazione dei siti produttivi, le condizioni praticate e le modalità di gestione del servizio possono dover essere ostese quando siano funzionali a verificare l'effettività dell'offerta, l'applicazione dei criteri di valutazione o la correttezza del giudizio di congruità; il loro oscuramento generalizzato non è giustificato da un generico riferimento alla riservatezza commerciale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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