Sentenza n. 670/2026 - Bari, Sezione U
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione per un impianto pubblicitario, motivato con il contrasto all’art. 1, comma 3, del Piano generale degli impianti pubblicitari e con il disturbo all’estetica dell’ambiente naturale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa pubblicitaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a una richiesta di autorizzazione per un impianto pubblicitario, deducendo: 1) violazione degli artt. 10-bis e 3 della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi e carenza di motivazione; 2) violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, violazione del procedimento, contraddittorietà tra atti, illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifesta. In particolare, il diniego richiamava genericamente l’art. 1, comma 3, del Piano generale degli impianti pubblicitari e qualificava l’impianto come elemento di disturbo dell’estetica dell’ambiente naturale, senza specificare gli elementi concreti posti a fondamento della valutazione negativa. La ricorrente ha inoltre dedotto l’omessa partecipazione procedimentale, non avendo il Comune comunicato i motivi ostativi prima dell’adozione del provvedimento finale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Il diniego è stato ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, poiché il Comune si è limitato a un generico richiamo a una disposizione del Piano generale degli impianti pubblicitari, avente carattere generale e programmatico, e alla formula relativa al disturbo dell’estetica ambientale, senza collegare tali affermazioni alle risultanze dell’istruttoria né indicare le specifiche criticità della concreta installazione richiesta. L’obbligo di motivazione impone invece l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche effettivamente riferiti alla fattispecie concreta. Il giudice ha inoltre ravvisato la violazione, con effetto invalidante, dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: prima dell’adozione del diniego l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi, consentendo alla richiedente di presentare osservazioni, anche in ordine a una diversa localizzazione degli impianti o all’insufficienza delle ragioni ostative. Il Comune di Foggia è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e diretta corresponsione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione è adeguata solo quando indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione in rapporto alle risultanze dell’istruttoria e alla concreta fattispecie; non è sufficiente il richiamo generico a una disposizione regolamentare o programmatica e a formule non circostanziate.
art. 10-bis l. 241/1990
Prima dell’adozione di un provvedimento negativo, l’amministrazione deve comunicare tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, consentendo al privato di presentare osservazioni e di fornire un contributo partecipativo effettivo; la violazione, nel caso concreto, ha efficacia invalidante.
art. 1 l. 241/1990
L’azione amministrativa deve svolgersi secondo criteri di collaborazione tra amministrazione e privato; tale principio è stato richiamato in relazione alla funzione partecipativa e deflattiva del preavviso di rigetto.
art. 1, comma 3, Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Foggia
Da qui il presente Piano che ha lo scopo di individuare la tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e della loro collocazione sul territorio di questo Comune, tenendo conto delle particolari esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, della salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, della viabilità cittadina, nonché dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici.
La disposizione enuncia finalità generali del Piano e non può costituire, da sola e senza un’istruttoria riferita al caso concreto, una motivazione sufficiente per negare l’autorizzazione a un impianto pubblicitario.
Massime di principio
- Il diniego di un’autorizzazione non può essere motivato mediante il solo richiamo generico a una disposizione regolamentare o programmatica e a formule valutative indeterminate: l’amministrazione deve indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e le specifiche criticità riferite alla concreta istanza, sulla base delle risultanze dell’istruttoria.
- L’obbligo di motivazione richiede un collegamento effettivo tra la disciplina applicata, gli interessi tutelati e gli elementi concreti della fattispecie; il generico riferimento al pregiudizio per l’estetica ambientale non consente al destinatario di comprendere le ragioni del diniego né di contestarle efficacemente.
- L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 impone all’amministrazione di comunicare i motivi ostativi prima dell’adozione del provvedimento negativo, così da consentire al privato di formulare osservazioni e di proporre eventuali modifiche o soluzioni alternative; l’omissione della garanzia partecipativa può determinare l’annullamento del provvedimento.
- Il preavviso di rigetto realizza il principio di collaborazione tra amministrazione e privato e svolge una funzione deflattiva del contenzioso, poiché consente all’amministrazione di rivalutare le ragioni del diniego alla luce delle osservazioni dell’interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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