Cassazione Civile, Ordinanza n. 02461/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio civile presupposto. In origine la Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo che l'estinzione del processo escludesse il pregiudizio; dopo cassazione con rinvio, la Corte d'appello aveva invece accolto la domanda, ritenendo irragionevole una durata di 18 anni e liquidando € 10.800 oltre interessi. Il ricorrente per cassazione ha proposto quattro motivi: (1) ha dedotto che il giudizio presupposto era durato 26 anni e che spettava un indennizzo sia iure proprio, per il periodo successivo al decesso della madre originaria parte, sia iure successionis come unico erede per il periodo anteriore; (2) ha contestato la quantificazione dell'indennizzo, sostenendo che la durata da considerare fosse di 26 anni e che il parametro corretto fosse non inferiore a € 1.500 per anno o frazione; (3) ha precisato che la decisione finale del giudizio presupposto era divenuta definitiva il 29.1.2018, con conseguente proponibilità dell'istanza sino al 29.7.2018; (4) ha allegato che la durata irragionevole gli aveva causato danni esistenziali, biologici e morali. La Corte ha esaminato congiuntamente le censure e le ha ritenute inammissibili, rilevando per gli ultimi due motivi la mancanza di specifica attinenza al decisum impugnato e, per i primi due, sia la mancata indicazione delle norme asseritamente violate sia la mancanza di specificità nel confronto con la motivazione della Corte territoriale sulla durata indennizzabile e sul criterio di liquidazione (in particolare il valore della causa, l'esito del giudizio e gli intervalli non indennizzabili).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che due motivi fossero in radice inammissibili perché non rivolti contro la decisione impugnata, configurando dei "non motivi". Gli altri due motivi sono stati giudicati inammissibili per difetto di specificità e per mancata indicazione delle norme asseritamente violate, oltre che perché non si confrontavano con la motivazione della Corte di merito sulla determinazione della durata irragionevole e sulla misura del moltiplicatore annuo. È stata confermata la valutazione del giudice di merito che aveva riconosciuto un'indennità parametrata a 18 anni e a € 600 per anno o frazione, tenuto conto del valore della causa, dell'esito del giudizio e della durata del processo presupposto. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
consente la definizione camerale con proposta del relatore, poi condivisa dal collegio.
art. 360, n. 5, c.p.c.
la scelta del moltiplicatore annuo per l'equa riparazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale ammesso da tale norma.
art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89
la misura e i criteri dell'indennizzo per irragionevole durata del processo sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i parametri legali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 2697 c.c.
richiamato in via indiretta nel principio sull'ammissibilità del ricorso, per sottolineare la necessità di chiarire le norme asseritamente violate; non è oggetto di una specifica statuizione sul riparto della prova.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, una censura priva di specifica attinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile perché si risolve in un "non motivo".
- L'ammissibilità del ricorso richiede che siano chiaramente individuate le norme asseritamente violate o, comunque, che gli argomenti svolti consentano di comprendere con precisione il perimetro della doglianza.
- In tema di equa riparazione, la determinazione della durata irragionevole e del quantum dell'indennizzo dipende dall'apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- La censura sulla liquidazione dell'indennizzo deve confrontarsi specificamente con i criteri concretamente utilizzati dal giudice di merito, come valore della causa, esito del giudizio e intervalli temporali non indennizzabili.
- Nell'equa riparazione, il giudice può discostarsi dal parametro standard annuo in diminuzione quando la pretesa azionata nel giudizio presupposto sia di valore bagatellare o irrisorio, in rapporto anche alla condizione personale e sociale del richiedente.
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