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Sentenza

Sentenza n. 927/2026 - Bari, Sezione U

Giustizia amministrativa202100549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sezione UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di sospensione dei lavori e ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relative a opere realizzate in difformità dal permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un permesso di costruire per la realizzazione di due tettoie aperte in cemento armato, destinate al ricovero di mezzi agricoli, e aveva comunicato l'inizio dei lavori. Gli accertamenti della Polizia Municipale e della DIA avevano tuttavia rilevato che le opere erano state realizzate in difformità dal titolo, mediante chiusura con muri perimetrali, realizzazione di tramezzature interne e installazione di impianti idrosanitari ed elettrici; una tettoia risultava inoltre traslata rispetto alla planimetria progettuale. Il Comune adottava quindi un'ordinanza di sospensione dei lavori e una successiva ordinanza di demolizione. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 29 e 31 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 7 e 21-nonies l. 241/1990, nonché travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo di non essere più nella disponibilità del fondo a seguito del recesso dal comodato e di non poter quindi essere destinatario degli ordini repressivi. Contestava inoltre il mancato accertamento dell'epoca degli abusi e dell'effettivo responsabile e richiamava un permesso di costruire in sanatoria rilasciato al proprietario per altre opere. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 7, 8 e 21-nonies l. 241/1990, lamentando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, l'erronea individuazione del committente e l'insufficiente individuazione e descrizione delle opere abusive, nonché difetto di motivazione e di istruttoria.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è infondato perché il comodato prodotto dal ricorrente riguardava particelle diverse da quelle interessate dagli abusi. Inoltre, l'eventuale recesso avrebbe dovuto essere comunicato per la voltura del titolo edilizio, considerato che l'intervento era funzionale a un'azienda agricola. Il ricorrente aveva comunicato l'inizio dei lavori e, alla data dell'ordinanza di demolizione, non era ancora decorso il termine triennale per il completamento dell'intervento, che risultava ancora in corso; egli era pertanto destinatario dell'ingiunzione in quanto autore materiale dell'abuso. La sanatoria ottenuta dal proprietario riguardava opere diverse e particelle differenti. In ogni caso, l'ordine era stato notificato anche al proprietario del fondo, autonomamente legittimato a ottemperarvi. Il secondo motivo è infondato. L'ordine di demolizione di opere abusive è atto vincolato e non richiede, di regola, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, né una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati o una motivazione sul tempo trascorso e sull'affidamento, poiché non è tutelabile l'affidamento alla conservazione di una situazione illecita. Nel caso concreto, l'ordinanza di sospensione aveva comunque svolto anche funzione di comunicazione di avvio, assegnando trenta giorni per presentare osservazioni, che il ricorrente non aveva prodotto. La sua individuazione quale committente derivava dalla qualità di richiedente e titolare del permesso di costruire. Non sussistevano difetto di istruttoria o di motivazione, poiché l'ordinanza richiamava per relationem il verbale di violazione redatto dalla Polizia Municipale, il quale descriveva compiutamente le opere, le particelle interessate e le difformità rispetto al titolo edilizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 29 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata in relazione all'individuazione dei soggetti responsabili degli abusi edilizi e alla legittimazione passiva rispetto alle misure ripristinatorie.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione può essere rivolto all'autore dell'abuso e notificato anche al proprietario del fondo, il quale dispone di un'autonoma legittimazione passiva all'ottemperanza.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il permesso di costruire in sanatoria rileva solo per le opere e le particelle cui si riferisce e non incide su abusi diversi.

  • art. 7 l. 241/1990

    La preventiva comunicazione di avvio non è necessaria per l'ordine di demolizione, quale atto vincolato conseguente all'accertamento dell'abuso; nel caso concreto, l'ordinanza di sospensione aveva comunque assunto tale funzione.

  • art. 8 l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative, ritenute non decisive ai fini dell'annullamento dell'ordine di demolizione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente, ma la decisione esclude che l'ordine di demolizione richieda un esercizio di autotutela decisoria o una ponderazione discrezionale dell'interesse pubblico.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    L'omessa comunicazione di avvio non conduce comunque all'annullamento dell'atto vincolato quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 88 c.p.a.

    È richiamato per la redazione della sentenza da parte del Presidente del Collegio dopo il decesso del magistrato relatore.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato e dovuto, conseguente all'accertamento dell'illegittimità dell'intervento; non richiede quindi una specifica valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, una comparazione con gli interessi privati o una motivazione ulteriore riferita al tempo trascorso e all'affidamento del responsabile.
  • La preventiva comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione dell'ordine di demolizione, in ragione della natura vincolata della misura; l'eventuale omissione non determina comunque l'annullamento quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990.
  • L'autore materiale dell'abuso edilizio è legittimo destinatario dell'ordine di demolizione anche se deduce di non avere più la disponibilità del bene, quando tale circostanza non risulti provata con riferimento alle particelle interessate o non sia stata comunicata per la voltura del titolo edilizio.
  • Il proprietario del fondo e l'autore dell'abuso sono autonomamente legittimati passivi rispetto all'ingiunzione ripristinatoria; la notifica dell'ordine a entrambi consente di imporre l'obbligo di demolizione secondo le rispettive posizioni.
  • L'ordine di demolizione è adeguatamente motivato quando descrive le opere abusive, individua i luoghi e le particelle interessate e richiama per relationem un verbale di accertamento che documenti compiutamente la difformità rispetto al titolo edilizio; non è necessaria un'ulteriore motivazione sulla scelta della sanzione ripristinatoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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