Cassazione Penale, Sentenza n. 18869/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento materiale, sostenendo che non vi è prova che egli sia entrato in possesso dell'escavatore e che l'unico elemento è la fattura che egli dichiara falsa, emessa per un favore fiscale; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo (dolo), poiché l'emissione della fattura sarebbe logicamente incompatibile con l'azione del ricettatore e l'eventuale giustificazione fornita dall'imputato non può sostenere il dolo in assenza di prova certa dell'acquisto o della ricezione del bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero meramente riformulatorie di appello e consistessero in una diversa valutazione delle prove, materia non sindacabile in sede di legittimità (art. 606 c.p.p.). I giudici di merito avevano ricostruito i passaggi di proprietà e registrato la dichiarazione della ditta PM di Boselli Annamaria che attestava di aver acquistato il mezzo dal Fossari, producendo la fattura emessa dallo stesso Fossari, fattura mai disconosciuta. La Corte ha ritenuto le giustificazioni del ricorrente inattendibili e ha osservato che l'emissione della fattura non esclude la ricettazione, avendo l'art. 648 c.p. anche riguardo a chi agevoli l'acquisto o si intrometta nel farlo acquistare; inoltre il mezzo non era targato né iscritto al PRA, per cui la fattura non rendeva il passaggio immediatamente tracciabile. Conseguentemente è stata pronunciata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La norma punisce non solo chi acquista, riceve o occulta cose di provenienza delittuosa, ma anche chi "comunque si intromette nel farle acquistare"; la Corte ha interpretato la fattura e l'attestazione degli acquirenti come elementi idonei a provare anche l'intermediazione o la disponibilità materiale del bene
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione del ricorso in cassazione ai requisiti di specificità; la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente formulati nei limiti strettamente necessari alla motivazione
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis c.p.p.
Norme sul contraddittorio scritto e sulla richiesta di trattazione orale: il procedimento si è svolto per iscritto senza richieste di udienza orale nei termini
art. 606 cod. proc. pen.
Definisce i limiti dell'impugnazione in Cassazione: la Corte non può riformare la valutazione del merito né effettuare una nuova valutazione delle prove; i motivi che propongono una diversa lettura delle stesse sono inammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla valutazione dell'entità della somma da versare
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018)
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023 (Chen); Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
Principi richiamati sul divieto per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella dei giudici di merito e sulla natura inammissibile delle dispute puramente probatorie
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentito chiedere la rivalutazione delle prove: i motivi che si limitano a proporre una lettura alternativa delle stesse sono inammissibili
- L'emissione di documenti fiscali (es. fattura) non esclude, di per sé, la ricettazione: può anzi costituire elemento probatorio della disponibilità materiale o dell'intermediazione se corroborata da altri riscontri
- Per contestare efficacemente la prova documentale in sede di legittimità è necessario dimostrare contraddizioni o illogicità nella motivazione dei giudici di merito, non limitandosi a una mera riformulazione dei fatti
- Se il bene non è immediatamente tracciabile (es. mezzi non targati o non iscritti a pubblici registri) la pubblicità fiscale della cessione non elimina la possibilità che l'atto sia collegato a condotte illecite
- La mancata richiesta di trattazione orale nei termini comporta lo svolgimento del contraddittorio per iscritto e può influire sull'esito delle impugnazioni procedurali
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende
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