Cassazione Civile, Ordinanza n. 22545/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo passivo di un conto corrente ordinario acceso da una società, utilizzato esclusivamente per il pagamento di rate di mutuo, per un importo di oltre 116 mila euro. La debitrice proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, la mancanza di prova degli addebiti relativi alla voce "addebito per prodotti derivati OTC" e l'insussistenza del credito per carenza di giustificazione di tali poste. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. La banca appellava sostenendo che la contestazione degli estratti conto fosse inammissibile o comunque generica, che la voce di addebito fosse nota e riferita al pagamento delle rate di mutuo, e che una lettera dell'11.3.2010 costituisse riconoscimento del debito; chiedeva inoltre riforma sulle spese. La Corte d'appello rigettava il gravame. In cassazione la società che si affermava cessionaria del credito, agendo tramite mandataria, deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 1832 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per inammissibilità della contestazione degli estratti conto e genericità della contestazione; 2) violazione degli artt. 1988, 1362 ss., 2697 c.c. e 112 c.p.c. per erronea interpretazione della lettera dell'11.3.2010, che avrebbe invece integrato riconoscimento del debito, oltre a contestare la valutazione delle prove; 3) erronea statuizione sulle spese per non avere sanzionato il comportamento asseritamente scorretto della controparte. Tuttavia, prima ancora dell'esame dei motivi, la Corte rilevava la mancata prova della legittimazione attiva della ricorrente: la mandataria/campionaria della cessionaria affermava che il credito era pervenuto mediante cessione in blocco ex art. 58 TUB, ma non produceva l'atto di cessione né prova della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sicché non risultava dimostrato il fatto costitutivo della titolarità del credito in capo alla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché la società ricorrente non ha fornito prova della propria legittimazione attiva quale cessionaria del credito azionato. È stato ritenuto insufficiente il mero richiamo a una cessione in blocco ex art. 58 TUB e alla sua asserita pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in assenza di documentazione allegata o prodotta che dimostrasse l'atto di cessione e la concreta riferibilità del credito alla ricorrente. Non essendosi costituita la parte intimata, la Corte non ha provveduto sulle spese. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1832 c.c.
è richiamato come norma sulla contestazione degli estratti conto; la Corte non entra nel merito dei motivi perché manca la prova della legittimazione attiva della ricorrente.
art. 112 c.p.c.
è evocato nei motivi di ricorso per lamentare ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di prova della titolarità del credito.
art. 1988 c.c.
è richiamato dal ricorrente per sostenere che la lettera del 11.3.2010 integrasse promessa o riconoscimento di debito; la Corte non esamina il merito del motivo per l'inammissibilità del ricorso.
art. 1362 c.c. e ss.
sono richiamati come criteri di interpretazione della lettera prodotta; la Corte non sviluppa un giudizio interpretativo sul punto, perché assorbito dal difetto di legittimazione.
art. 2697 c.c.
è richiamato per contestare la distribuzione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce in concreto che spettava alla ricorrente provare il fatto costitutivo della titolarità del credito in capo alla cessionaria.
art. 58 TUB
è indicato come base normativa della cessione in blocco del credito, ma la Corte afferma che occorre comunque prova documentale dell'atto di cessione e della riconducibilità del credito alla cessionaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Chi agisce in cassazione quale cessionario di un credito deve dimostrare la propria legittimazione attiva mediante la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito; il mero richiamo a una cessione in blocco o alla sua pubblicazione non basta se non è prodotta la relativa documentazione.
- Nel giudizio di legittimità, la mancanza di prova della titolarità del credito in capo al ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso, precludendo l'esame dei motivi di merito.
- In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la parte che agisce in giudizio deve comunque fornire elementi idonei a collegare il singolo credito controverso alla cessione dedotta, non potendosi fare affidamento su affermazioni meramente assertive.
- Quando manca attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di legittimità; resta tuttavia dovuto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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