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Sentenza

Sentenza del 14/12/2016 n. 25694 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva qualificato l'attività formalmente esercitata dal Circolo come associazione non riconosciuta quale attività commerciale, ritenendo che l'associazione fosse solo apparente e che il sodalizio costituisse in realtà una società di fatto. Di conseguenza, aveva rideterminato induttivamente il reddito d'impresa per gli anni 2003 e 2004 e contestato le relative sanzioni. I ricorrenti contestavano la riqualificazione del circolo, la mancata deduzione dei costi e il diniego della detrazione dell'IVA sugli acquisti.

La decisione

Quanto agli avvisi di accertamento, il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché la lite era stata definita mediante la procedura prevista dalla normativa sul condono. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio limitatamente agli avvisi e le spese sono state compensate. L'estinzione non ha però riguardato l'atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni, considerato autonomo rispetto agli avvisi e non definito con una procedura separata. Su tale parte la Corte ha respinto il ricorso: ha ritenuto non adeguatamente censurata la qualificazione del circolo come società di fatto, ha dichiarato inammissibili per difetto di autosufficienza le doglianze sui costi e ha respinto la censura relativa all'IVA, poiché l'impossibilità di documentare l'IVA detraibile non era incolpevole. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 3.000 euro di spese processuali, oltre accessori ed eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    richiama la disciplina della definizione delle liti fiscali

    La definizione della lite sugli avvisi di accertamento determina la cessazione della materia del contendere, ma non produce automaticamente effetti sulla controversia relativa alle sanzioni.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, commi 3, lett. a) e b), 8, e art. 4

    La lite relativa alle sanzioni è autonoma rispetto a quella concernente gli avvisi di accertamento e richiede, per essere definita, l'attivazione di un'apposita procedura di condono o definizione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    In assenza o inattendibilità delle scritture contabili obbligatorie, l'amministrazione finanziaria può determinare induttivamente il reddito sulla base di dati e notizie comunque acquisiti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 55, commi 1 e 2, e 19

    L'accertamento induttivo non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA, ma il contribuente deve provare l'imposta assolta sugli acquisti con documentazione o altri mezzi probatori ammissibili. L'impossibilità di produrre la prova alternativa deve essere incolpevole.

  • Art. 148 TUIR

    Le agevolazioni fiscali per gli enti associativi presuppongono l'effettivo rispetto dei requisiti sostanziali e delle clausole associative; la veste formale di associazione non è sufficiente se l'attività concretamente svolta è commerciale e manca un reale rapporto associativo.

  • Art. 109 TUIR

    I costi sono deducibili se inerenti, effettivi, certi e determinabili e devono essere adeguatamente documentati, anche quando il reddito è determinato induttivamente.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, precisandone collocazione processuale e contenuto; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Art. 2709 c.c.

    La disposizione è stata invocata per sostenere che non si possono utilizzare i ricavi risultanti dalla contabilità ignorando i costi indicati nella stessa, ma la censura non è stata esaminata nel merito per carenza di autosufficienza.

  • Art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva è stato richiamato per sostenere che il reddito imponibile dovrebbe risultare dalla differenza tra ricavi e costi; anche tale doglianza è stata dichiarata inammissibile per insufficiente specificazione.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un ente dipende dall'attività concretamente svolta e non soltanto dalla forma statutaria: un'associazione solo apparente, priva di effettiva vita associativa e utilizzata per esercitare un'impresa, può essere riqualificata come soggetto commerciale o società di fatto.
  • La definizione o il condono relativo agli avvisi di accertamento non estende automaticamente i propri effetti alle sanzioni: occorre verificare se la normativa applicabile preveda una procedura autonoma per la loro definizione.
  • Anche nell'accertamento induttivo i costi possono essere riconosciuti, ma il contribuente deve documentarli e dimostrarne in modo specifico l'inerenza, l'effettività, la certezza e la determinabilità.
  • La detrazione dell'IVA può essere provata anche con mezzi diversi dalle registrazioni contabili ordinarie solo quando il contribuente dimostri di essere stato oggettivamente e incolpevolmente impossibilitato a produrre la documentazione richiesta.
  • Non è incolpevole l'omessa documentazione dell'IVA quando deriva dalla scelta consapevole di operare sotto una veste associativa solo formale, pur esercitando un'attività commerciale soggetta a IVA.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione gli atti, i documenti e il loro contenuto; richieste generiche di rivalutazione dei fatti o mere elencazioni di costi normalmente non superano il requisito di autosufficienza.

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