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Sentenza

Sentenza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'accertamento della violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, Sez. III bis, n. 1837/2024, pubblicata il 30/01/2024

Giustizia amministrativa202505665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: provvedimento del Commissario ad acta sulla validità di alcuni titoli di partecipazione al concorso, adottato in esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 1837/2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'atto adottato dal Commissario ad acta, nominato per l'esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 1837/2024 resa ai sensi dell'art. 117 c.p.a., sostenendo che il provvedimento costituisse violazione o elusione del giudicato. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile tardività del ricorso, poiché l'atto commissariale avrebbe dovuto essere contestato mediante reclamo ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., entro sessanta giorni dalla comunicazione o piena conoscenza, ovvero mediante ricorso autonomo nei termini. Le parti non hanno depositato memorie sulla questione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. L'atto contestato era stato adottato dal Commissario ad acta con provvedimento del 23 dicembre 2024, mentre il ricorso era stato notificato l'8 maggio 2025, oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a. Il giudice ha ritenuto che gli atti del Commissario ad acta, anche quando adottati nell'ambito di giudizi sul silenzio-inadempimento, siano contestabili esclusivamente mediante reclamo davanti al giudice dell'ottemperanza che lo ha nominato, oppure, nei casi previsti, davanti al giudice del giudizio sul silenzio. Ha richiamato il principio dell'Adunanza Plenaria n. 8/2021, secondo cui tali atti non possono essere annullati in autotutela dall'amministrazione né impugnati davanti al giudice della cognizione. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Gli atti adottati dal Commissario ad acta nell'ambito del giudizio di ottemperanza sono contestabili mediante reclamo davanti al giudice dell'ottemperanza entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o piena conoscenza dell'atto.

  • art. 117, comma 4, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Gli atti del Commissario ad acta adottati nell'ambito del giudizio sul silenzio sono reclamabili davanti al giudice del giudizio sul silenzio, nei casi previsti.

  • art. 117 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La sentenza presupposta era stata resa nell'ambito di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento e aveva comportato la nomina di un Commissario ad acta per l'esecuzione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Gli atti adottati dal Commissario ad acta nell'ambito del giudizio di ottemperanza non sono annullabili dall'amministrazione in autotutela né impugnabili davanti al giudice della cognizione, ma sono esclusivamente reclamabili davanti al giudice dell'ottemperanza che ha nominato il commissario, ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a.; nei giudizi sul silenzio, il rimedio è quello previsto dall'art. 117, comma 4, c.p.a.
  • Il reclamo contro un atto del Commissario ad acta deve essere proposto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto; la proposizione tardiva determina l'inammissibilità della domanda.
  • La contestazione dell'atto commissariale mediante un ricorso autonomo non consente di eludere il termine perentorio previsto per il reclamo, quando l'atto avrebbe dovuto essere sottoposto al giudice dell'ottemperanza secondo il rito speciale previsto dal codice del processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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