Sentenza n. 892/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Ragusa, codice pratica P-RG/L/N/2025/109483, emesso in data 30.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per omessa integrazione della documentazione contributiva richiesta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ragusa, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti ed eccesso di potere. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa si sono costituiti eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'omessa notifica del ricorso alla Regione Siciliana, indicata dal provvedimento come amministrazione emanante. Il ricorrente non ha replicato alle eccezioni. Il TAR ha rilevato inoltre, senza esaminarlo, un ulteriore possibile profilo di inammissibilità relativo alla genericità della procura alle liti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per omessa notifica alla Regione Siciliana, amministrazione che aveva adottato e sottoscritto il provvedimento impugnato mediante lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ragusa, articolazione territoriale del Dipartimento regionale del lavoro dotata di autonome funzioni nei procedimenti concernenti i lavoratori subordinati stranieri. Ai sensi dell'art. 41 c.p.a., l'azione di annullamento deve essere notificata, a pena di decadenza, all'amministrazione emanante; la mancata instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti determina un originario e assoluto difetto del contraddittorio. La notifica al Ministero dell'Interno non è stata ritenuta sufficiente, poiché eventuali questioni di difetto di attribuzione o incompetenza possono essere esaminate solo dopo la rituale instaurazione del giudizio nei confronti dell'autorità emanante. Non è stato riconosciuto l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., mancando una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto: l'amministrazione regionale era testualmente indicata nell'atto impugnato. Non è stata disposta la rinnovazione della notifica ex art. 44, comma 4, c.p.a., poiché si trattava di omissione radicale e non di una notificazione nulla. Il Collegio ha ritenuto assorbito l'ulteriore profilo relativo alla procura alle liti generica e priva degli elementi di specialità richiesti dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Le spese sono state compensate. È stata inoltre respinta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 349/1999
La disposizione, unitamente all'accordo del 6 febbraio 2006, è richiamata per fondare l'autonomia funzionale della Regione Siciliana nei procedimenti concernenti i lavoratori subordinati stranieri.
art. 41 c.p.a.
Nell'azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, all'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato; la mancata notifica determina l'inammissibilità per originario e assoluto difetto del contraddittorio.
art. 99 c.p.a.
È richiamato attraverso il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 8 del 2018 sull'individuazione dell'amministrazione cui notificare il ricorso.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile ha carattere eccezionale e presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte, tali da rendere difficoltoso l'esercizio della difesa.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La rinnovazione della notificazione non è applicabile quando la notifica all'amministrazione emanante sia radicalmente inesistente perché mai eseguita, anziché semplicemente nulla.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
È richiamato in relazione all'ulteriore, non esaminato, profilo di inammissibilità derivante dalla procura alle liti.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Richiede gli elementi di specialità della procura necessari per la rappresentanza tecnica; il TAR ha rilevato che la procura prodotta era generica.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità del diniego, ma il relativo motivo non è stato esaminato per l'inammissibilità del ricorso.
artt. 74, comma 2, 130-bis, comma 1, e 136 d.P.R. n. 115/2002
Sono stati applicati per respingere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione di annullamento il ricorso deve essere notificato all'amministrazione cui è formalmente imputabile e che ha adottato l'atto impugnato; la partecipazione di altre amministrazioni al procedimento non le rende, di per sé, parti necessarie del giudizio.
- La mancata notifica del ricorso all'amministrazione emanante determina un originario e assoluto difetto del contraddittorio e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La notifica effettuata a un'amministrazione diversa da quella emanante non consente al giudice di esaminare questioni di difetto di attribuzione o incompetenza, che presuppongono la rituale instaurazione del giudizio nei confronti dell'autorità che ha adottato l'atto.
- L'errore scusabile nel processo amministrativo è ammesso solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando l'amministrazione emanante è chiaramente indicata nel provvedimento impugnato.
- La rinnovazione della notificazione ex art. 44, comma 4, c.p.a. presuppone una notificazione nulla e non può essere disposta quando la notifica all'amministrazione necessaria sia stata omessa del tutto.
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