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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8091/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La ricorrente, quale erede della parte deceduta, ha chiesto la revocazione della sentenza della Cassazione n. 13665/2016, depositata il 5 luglio 2016, che aveva dichiarato improcedibile il precedente ricorso per cassazione per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione. Ha dedotto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., che la copia depositata era invece regolarmente munita dell’attestazione di conformità e della relazione di notificazione, denunciando un errore di fatto. Il ricorso per revocazione è stato notificato il 20 giugno 2017 e depositato il 4 luglio 2017. In sede di esame preliminare era stata prospettata la sua inammissibilità per tardività, assumendo applicabile il termine semestrale introdotto dalla L. n. 197 del 2016 anche alla sentenza del 2016. Le Sezioni Unite sono state investite della questione interpretativa sull’applicabilità intertemporale di tale riduzione del termine.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno stabilito che la riduzione da un anno a sei mesi del termine per proporre revocazione delle pronunce della Cassazione si applica soltanto ai provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016, data di entrata in vigore della L. n. 197 del 2016. La disciplina transitoria del D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2, non riguarda la modifica del termine per la revocazione; in mancanza di una specifica disposizione transitoria opera la regola generale dell’art. 11 preleggi. Poiché la sentenza impugnata per revocazione era stata depositata il 5 luglio 2016, il termine applicabile era quello annuale previsto dalla disciplina allora vigente. Il ricorso, notificato il 20 giugno 2017, è stato quindi dichiarato tempestivo. La Corte ha risolto la questione nei termini indicati e ha rimesso gli atti alla Sesta Sezione – 2 per il seguito, senza decidere nel merito il motivo di revocazione. Non è stata pronunciata una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    In applicazione di tale regola generale, tenuto conto che la norma sopravvenuta, rilevante nella specie, è inerente alle modalità di esercizio del diritto di proporre il ricorso per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione e, in particolare, al termine (più breve) per proporre tale ricorso e considerato che il dies a quo di un termine processuale costituisce – come evidenziato da Cass. 21280/18, già richiamata – elemento della fattispecie di decadenza per inosservanza di detto termine, deve ritenersi che la nuova norma – che ha modificato, riducendolo, tale termine – in mancanza di una espressa norma transitoria, dispone solo per l’avvenire e, quindi, essendo il termine per proporre l’impugnazione in parola ancorato alla pubblicazione del provvedimento revocando, lo stesso può applicarsi solo all’impugnazione dei provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della norma dell’art. 391-bis c.p.c., come da ultimo novellata (30 ottobre 2016).

    Il termine semestrale previsto per la revocazione delle pronunce della Cassazione decorre secondo la nuova disciplina solo per i provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016; per quelli anteriori resta applicabile il termine vigente al momento della pubblicazione.

  • art. 11 preleggi

    In applicazione di tale regola generale, tenuto conto che la norma sopravvenuta, rilevante nella specie, è inerente alle modalità di esercizio del diritto di proporre il ricorso per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione e, in particolare, al termine (più breve) per proporre tale ricorso e considerato che il dies a quo di un termine processuale costituisce – come evidenziato da Cass. 21280/18, già richiamata – elemento della fattispecie di decadenza per inosservanza di detto termine, deve ritenersi che la nuova norma – che ha modificato, riducendolo, tale termine – in mancanza di una espressa norma transitoria, dispone solo per l’avvenire e, quindi, essendo il termine per proporre l’impugnazione in parola ancorato alla pubblicazione del provvedimento revocando, lo stesso può applicarsi solo all’impugnazione dei provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della norma dell’art. 391-bis c.p.c., come da ultimo novellata (30 ottobre 2016).

    In assenza di una disposizione transitoria specifica, la norma processuale sopravvenuta che riduce il termine di impugnazione opera per il futuro e si applica ai termini il cui dies a quo cade dopo la sua entrata in vigore.

  • D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2

    Si osserva, tuttavia, che la previsione, così considerata, risulta agevolmente applicabile alle disposizioni di cui alle lettere da a) ad i) del comma 1 della norma in questione, tutte relative ad atti del procedimento di cassazione successivi al deposito del ricorso, mentre diventa di difficile applicazione alla lett. l) del comma 1 della medesima norma, con riferimento, in particolare e per quanto rileva in questa sede, alla modifica del termine per proporre ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, che è inerente, invece, ad un momento necessariamente anteriore alla proposizione del ricorso.

    La disciplina transitoria riferita ai ricorsi depositati dopo l’entrata in vigore della legge, o già depositati senza fissazione dell’udienza o dell’adunanza, non si estende alla riduzione del termine per proporre revocazione, che riguarda un momento anteriore al deposito del ricorso.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La norma è indicata quale fondamento della revocazione proposta per errore di fatto, ma la decisione delle Sezioni Unite non esamina né decide la sussistenza dell’errore dedotto.

Massime di principio

  • La riduzione da un anno a sei mesi del termine per proporre revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, introdotta dalla L. n. 197 del 2016, si applica soltanto ai provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016.
  • La disciplina transitoria del D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2, non si applica alla riduzione del termine per la revocazione, poiché questa disciplina un adempimento anteriore alla proposizione e al deposito del ricorso.
  • In mancanza di una specifica disposizione transitoria, il termine processuale di impugnazione è regolato dalla disciplina vigente quando inizia a decorrere, ossia, per la revocazione delle pronunce della Cassazione, dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione

Testo integrale

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