Cassazione Civile, Ordinanza n. 22120/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di fatto, ritenuta dall'Ufficio dedita al contrabbando internazionale di tabacchi lavorati esteri, per il recupero a tassazione di proventi illeciti relativi al periodo d'imposta 2012 ai fini IRES, IRAP e IVA. L'atto sarebbe stato notificato alla società con la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta; successivamente l'agente della riscossione aveva emesso un avviso di presa in carico nei confronti del socio, quale soggetto illimitatamente responsabile. Il contribuente aveva impugnato sostenendo la nullità derivata dell'atto di riscossione per mancata rituale notifica dell'avviso presupposto. La CTR aveva confermato l'annullamento ritenendo invalida la notifica dell'accertamento perché la relata non dava conto delle ricerche effettuate per verificare l'irreperibilità assoluta della società. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 160 c.p.c. e 145 c.p.c., lamentando che la CTR avesse valorizzato un profilo non decisivo, ossia la mancata indicazione dell'indirizzo di residenza del legale rappresentante nell'avviso; 2) violazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la notifica sarebbe stata eseguita secondo il rito dell'art. 140 c.p.c. e che, comunque, per una società di fatto non iscritta nel registro imprese non sarebbe stato possibile svolgere ricerche utili a verificare l'irreperibilità assoluta.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché colpisce una mera argomentazione della motivazione e non la ratio decidendi effettiva, che era invece fondata sull'insufficiente compilazione della relata di notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 633/1972. Dichiara inammissibile anche il secondo motivo perché: non riproduce la relata di notifica per sostenere la diversa qualificazione della notificazione; non censura l'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'assenza di tracce delle ricerche del messo notificatore; e, comunque, il principio sulla necessità che dalle risultanze della notifica emerga l'effettuazione delle ricerche si applica anche alla società di fatto, pur se non iscritta in alcun registro delle imprese, essendo comunque soggetto concretamente rintracciabile. In conclusione il ricorso è rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese e senza ulteriore contributo unificato per la parte ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro dei vizi denunciati in cassazione, ma i motivi vengono ritenuti inammissibili perché non colpiscono correttamente la ratio decidendi o non contestano l'accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 160 c.p.c.
è evocato dalla ricorrente come norma violata in tema di nullità della notificazione, ma la censura è reputata inammissibile.
art. 145 c.p.c.
è evocato dalla ricorrente con riferimento alla notifica a soggetti diversi dalla persona fisica, ma non incide sulla ratio della decisione.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973
la notificazione per irreperibilità assoluta richiede che dalla relata o dagli atti risulti l'effettuazione delle ricerche del destinatario; il principio vale anche se il destinatario è una società di fatto non iscritta nel registro imprese.
art. 140 c.p.c.
la ricorrente lo invoca per sostenere che la notifica fosse stata eseguita secondo tale rito, ma la Corte non accoglie la qualificazione alternativa perché non supportata dalla relata prodotta o trascritta nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è richiamato per escludere, nel caso di parte ammessa alla prenotazione a debito, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
è richiamato con il medesimo effetto applicativo sul contributo unificato.
art. 29 d.l. 78/2010
è il riferimento normativo dell'atto di presa in carico oggetto di impugnazione, ma la questione relativa a tale atto non è esaminata nel merito per giudicato interno.
d.P.R. 633/1972
art. 60, comma 1, lett. e)
viene applicato come disciplina della notifica per irreperibilità assoluta dell'atto impositivo IVA.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente censurare un argomento accessorio della motivazione: occorre aggredire la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La notifica eseguita ai sensi della disciplina dell'irreperibilità assoluta richiede che dagli atti risulti l'effettivo compimento delle ricerche del destinatario da parte del messo notificatore; la sola affermazione di irreperibilità non basta.
- Il requisito delle ricerche del destinatario non viene meno per il solo fatto che il destinatario sia una società di fatto non iscritta in registri pubblici: anche un soggetto non iscritto può essere concretamente rintracciabile e la relata deve dar conto dell'attività svolta.
- In cassazione non può essere introdotta una diversa ricostruzione del fatto notificatorio senza trascrivere o riprodurre gli atti decisivi su cui si fonda la censura, né senza contestare specificamente l'accertamento fattuale del giudice di merito.
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